Diritto penale dell’economia: disciplina in espansione


L’economia pubblica, costituisce il settore su cui i moderni sistemi economici dovranno continuare sempre più a misurarsi. E davanti ad una economia e finanza sempre più globalizzata, sarebbe interessante analizzare quali forme di tutela della pubblica economia gli stati aperti al libero mercato hanno nel corso della loro storia adottato. Per quanto riguarda il nostro paese, lo studio non può non concentrarsi sul titolo ottavo del codice penale mettendo da parte ogni considerazione di natura tecnica sulla formulazione delle norme in esso presenti e sulla presunta volontà del legislatore dell’epoca di non darne effettiva applicazione. L’analisi potrebbe considerarsi utile per individuare una linea di produzione legislativa alla quale l’attuale e futuro legislatore è e sarà destinato a fare i conti

Ed infatti, la previsione, nel C.P. c.d. Rocco, del 1930, di un titolo autonomamente finalizzato alla tutela dell’economia pubblica, l’industria ed il commercio ha, come presupposto, – a fronte della straordinaria espansione, nel mondo moderno, della produzione industriale e delle attività commerciali – la necessità dell’intervento dello Stato anche in questo campo per la difesa, sul piano interno, degli interessi generali e collettivi nella loro dialettica con quelli privati ed individuali e per il presidio e l’accrescimento, sul piano internazionale, della propria ricchezza, a paragone di quella degli altri Paesi. Una necessità che si avverte anche nei paesi europei, dove nonostante ci sia l’UE, la forza economica di ogni singolo Stato, è destinata a incidere sulle scelte di tutti. La difesa sino alla sanzione penale dell’economia pubblica rappresenta, – nella prassi prima ancora che nella teoria – una marcata evoluzione dei principi del liberismo economico. Ma si tratta anche, d’una risoluzione, – di gran lunga anteriore alla teorizzazione di quest’ultimo – che, di fatto tutti gli Stati moderni, chi più chi meno, hanno via via conosciuto ed adottato sin dal loro originario e controverso radicamento nella forma capitalistica. Vero è comunque, – tornando al codice Rocco – che esso con l’introduzione, nelle sue previsioni di tutela, del titolo VIII, si manifesta fortemente innovativo rispetto al codice Zanardelli del 1889. Quest’ultimo, infatti, in tacita e rigorosa osservanza dei principi del liberismo economico aveva ignorato il concetto di economia pubblica collocando i delitti ad essa – ove riconosciuta – riconducibili o fra quelli contro la fede pubblica (frode in commercio ad es.) o fra quelli contro la libertà (sciopero). “Il vertiginoso sviluppo di ogni attività industriale e commerciale – argomenta, per contro, il guardasigilli A. Rocco nella relazione sul progetto del suo codice – caratteristico dell’età nostra, accentuando ognor più, anche in questo campo, la necessità di una netta prevalenza degli interessi pubblici e collettivi su quelli degli individui, consigliava di raggruppare organicamente le sanzioni intese a costituire una compiuta tutela del pubblico interesse al corretto, libero e normale svolgimento dei fattori della produzione e della ricchezza nazionale”.

Subito dopo il Ministro, si preoccupa di integrare la sua scelta con la dottrina fascista facendola discendere in forma trasversale, soprattutto da quella: “Le disposizioni di questo titolo hanno stretto riferimento alle nuove concezioni politiche e sociali della dottrina fascista, dappoiché esse intendono apprestare un’efficace e specifica difesa degli istituti e presupposti fondamentali dello Stato corporativo quale fu creato e si viene organizzando sulla scorta dei principi fissati nella carta del lavoro”. Significativamente ma altrettanto onestamente lo Stato corporativo posto alla base del tutto è dato – peraltro non senza ottimismo – per quel che oggettivamente era in quel momento, ossia in formazione (“quale fu creato e si viene organizzando”). Non manca, di seguito e nello stile perentorio e trionfalistico del tempo, la conclusione: “La opportunità d’una più rigorosa tutela della produzione nazionale è, infatti, in diretto rapporto con il fine supremo che alla produzione stessa è assegnato: l’affermazione, lo sviluppo della potenza nazionale”. Con eguale decisione e qualificando più marcatamente l’intervento dello Stato nell’economia come una invenzione “rivoluzionaria” del Fascismo, si espresse, qualche anno dopo, Mussolini in un noto discorso che tenne dinanzi all’Assemblea Generale del Consiglio Nazionale delle Corporazioni. In merito, per completezza è opportuno rilevare, che non si trattava di una novità, e ci sono sufficienti elementi per affermarlo. Basterebbe infatti analizzare la legislazione preunitaria e segnatamente il codice penale parmense e quello del Regno di Sardegna.

Vero è che la tutela dell’economia pubblica restò solo nelle intenzioni del legislatore dell’epoca e le norme inserite nel codice Rocco non ebbero facile applicazioni. Ma è anche vero che si potrebbe sostenere come l’intervento dello Stato nell’Economia in varie forme (vedi ad es. il salvataggio di tante banche) e la sua tutela penale non devono essere letti solamente in chiave storica ma vanno studiati come essi rappresentino l’effetto della crisi del capitalismo ma al contempo anche uno dei volti in cui esso si presenta. Pertanto il diritto penale dell’economia sia nell’impianto del codice che nelle norme complementari che si collocano al di fuori di esso è destinato all’espansione.

Fabio Guarna (Soverato News)


Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *