Legittima difesa


 Credo che neanche il più invasato dei buonisti dubiti dell’evidenza del mio diritto naturale a difendere la mia vita e incolumità, e ciò: a) invocando l’intervento delle forze di polizia; b) facendo uso di armi legalmente detenute; c) facendo ricorso a qualsiasi altro modo. Il diritto naturale a difendermi non può essere limitato da alcuna norma positiva o da alcun principio di alcun genere. Né ha senso che, se posso essere derubato senza pericolo di vita e incolumità, io debba lasciar fare e distruggere i miei beni, e dico con la loro valenza materiale ma anche affettiva.

 Posta questa premessa su cui non intendo nemmeno discutere, non è così lineare stabilire il pericolo contro il quale è naturale difendersi, e difendersi dev’essere anche legale. Se qualcuno entra in casa mia per rubare, ciò è di per sé una violenza contro le cose; ma assai facilmente diventa una violenza contro le persone. Se io sono legittimamente armato, o se posso far uso di qualsiasi oggetto adeguato, la difesa è lecita. Vero, ma anche se legittimamente armato, non è detto sia agevole per un cittadino qualsiasi colpire il malintenzionato per fermarlo senza ucciderlo; anzi è quasi impossibile, se il cittadino non è di carattere molto freddo, e addestrato a sparare.

 Accade perciò che il cittadino, intendendo sparare per fermare, uccida; e, secondo me, più spesso che spari a casaccio, colpendo a caso e anche colpendo se stesso o i familiari. Un’arma non si usa senza tutte le cautele opportune; e il cittadino qualsiasi non è in grado di farlo. Per questo io, che di tutto posso essere accusato tranne che di buonismo, non sono affatto favorevole alla diffusione della difesa privata e delle armi in genere.

 Lo Stato, infatti, nasce proprio per evitare che i cittadini ricorrano alle armi. Può e deve vietare ai cittadini di portare armi; ma deve garantire in cambio l’ordine e la tranquillità.

 Ciò uno Stato serio ottiene attraverso due modalità:

  1. La prevenzione nell’immediato, tenendo sotto controllo i potenziali delinquenti;
  2. La prevenzione nel lungo periodo, assicurando le condizioni della possibile giustizia e della sicurezza economica, e riducendo così i potenziali delinquenti.

 Corollario: il punto 2, di lungo periodo, non deve servire a non mettere mano al punto 1 nell’immediato. Se no, e se non difeso dallo Stato, il cittadino si difende da sé. E non va bene.

Ulderico Nisticò


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