Affitti estivi… o più correttamente Affitti Brevi


Forse delle volte sarebbe sufficiente conoscere le leggi e, chi di dovere, farle applicare con semplici controlli.
L’art. 4 del DL 50/2017, pubblicato sul supplemento ordinario 20/L della Gazzetta Ufficiale 95 stabilisce le nuove regole sugli affitti a breve durata.
Prima della citata legge il quadro normativo non prevedeva la registrazione obbligatoria degli affitti a breve termine (sul piano fiscale erano da considerare a breve termine quelli sotto i 30 giorni), sempre considerati al di fuori della disciplina della legge 431/98 e, a regolarli, era il Codice civile in pochi e brevi articoli caratterizzati dalla massima libertà contrattuale. Ciò ha creato la possibilità di una enorme evasione fiscale, divenuta di maggiore entità con la diffusione di portali come Airb&b e altri.
Nella nuova norma sono definite «locazioni brevi» i contratti di locazione di immobili a uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, compresi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche (e non nell’esercizio di attività d’impresa), «direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online» come Airb&b. Quindi la locazione può essere solo tra “privati”. Agli stessi, dal 1° giugno 2017, si può applicare la cedolare secca del 21% (l’imposta speciale che sostituisce l’Irpef e l’imposta di registro).

La norma introduce un adempimento completamente nuovo a carico degli intermediari immobiliari (agenzie ma anche portali come Airb&b) che concludono un contratto di locazione sotto i 30 giorni tra inquilino e proprietario. Gli intermediari dovranno inviare alle Entrate una comunicazione in occasione della stipula di ogni nuovo contratto, (pena una sanzione da 200 a 2mila euro), trattenere una ritenuta del 21% sui proventi della locazione e versarla con le modalità di cui all’articolo 17 del Dlgs 241/97, cioè usando il modello F24 e inviare ai proprietari la Certificazione unica annuale con gli importi pagati a titolo d’imposta o di acconto, seguendo le modalità indicate dall’articolo 4 del Dlgs 322/98, dove indicare gli importi pagati al fisco. (Pensate che ricarico chiederebbero le agenzie intermediarie tra nuove incombenze e “sudati” guadagli per il lavoro svolto)
Ricarichi di costi su prezzi già alti che indurrebbero ad un ulteriore impoverimento del turismo (poco) del basso Ionio catanzarese, il contrario di una battaglia che le amministrazioni locali dovrebbero porre in essere (pacchetti all inclusive) per invogliare il turismo…. Oltre un pò di sana pubblicità sulla Calabria che non ho mai il piacere di vedere e che servirebbe!
In ultimo… sempre per le leggi vigenti, la segnalazione di ospitalità è obbligatoria solo se si affitta a cittadini stranieri extracomunitari…. Forse per le leggi antiterrorismo!

Fausto


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