Aloisio de iure condendo


libro_aloisioI Romani maestri del diritto, quello vero e reale, non acchiappamosche di principi astratti più o meno credibili. Perciò nella loro mente giuridica, e in una lingua che venne creata proprio per scrivere le leggi, distinguevano lo ius conditum, quello codificato, dallo ius condendum, quello che andava pensato e scritto al fine di rispondere a nuove esigenze e istanze. Era il compito dello iuris peritus, filosofo del diritto prima che operatore, il quale, sulla scorta della tradizione millenaria, proponeva nuove leggi o nuove fattispecie, e poi aveva l’astuzia di farle promulgare da un Cesare. Gli imperatori, di solito, erano dei militari, che avevano però il buon senso di fidarsi dei giurisperiti, e sancivano la loro dottrina con l’autorità e con la forza.
Oggi che siamo scarsi di giurisperiti e del tutto privi di imperatori, ben venga chi, con lo studio teoretico e con la pratica forense, affronta coraggiosamente e intelligentemente problematiche che non possono trovarsi nel Codice Penale del 1930 o nel Civile del 1941, perché allora certe materie non c’erano, a cominciare da tutto ciò che ha a che vedere con l’elettronica e i relativi diritti e doveri che ne conseguono, innanzitutto quello di proprietà.
Ma oggi si parla di molte cose impensabili anni fa: proprietà di animali non da reddito ma da compagnia; danno alla salute; rifiuti e loro custodia… Occorreva, per dirne con scienza, un giurisperito, e lo abbiamo trovano in Luigi Aloisio, avvocato ed esperto di ambiente naturale e sociale, che dà alle stampe, per l’ed. Aracne, “Le nuove proprietà, problematiche pratiche e teoriche”. Aspettiamo che divenga occasione di ampio dibattito. Ad maiora, Luigi.

Ulderico Nisticò


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