Badolato – Sentenza del TAR di Catanzaro in merito alla questione delle sedi farmaceutiche


Riteniamo opportuno informare i cittadini sul pronunciamento del TAR di Catanzaro che, nella seduta dell’8 giugno 2021, ha RIGETTATO l’ennesimo ricorso presentato dalla farmacista Ceccotti contro la deliberazione della Giunta comunale di Badolato n. 1 del 7 gennaio 2021 avente ad oggetto «Pianta Organica Sedi Farmaceutiche. Perimetrazione Confini».

Ricordiamo che è la terza volta che il TAR si esprime favorevolmente giudicando non errati le azioni e gli atti intrapresi dall’Amministrazione comunale in merito alla questione delle sedi farmaceutiche e volti a tutelare il diritto di un “equo accesso al servizio sanitario” a tutta la popolazione residente nel territorio comunale, principalmente quella ancora residente nel Borgo. Più volte la farmacista Ceccotti ha presentato ricorso contro le decisioni intraprese dall’Amministrazione comunale additandole come “di parte” e “lesive dei propri interessi”.

E’ vero, le nostre decisioni sono di parte in quanto vogliono tutelare solo ed esclusivamente i diritti dei nostri concittadini. Ed è vero pure che, probabilmente, ledono i sui diritti ma sono, sicuramente, garantiti quelli dei residenti nel borgo.

E questo ci basta. Anche il TAR si è espresso in questo senso nella parte della sentenza che recita: “il Comune ha considerato – secondo quanto prescritto dalle sentenze di questo Tribunale – l’interesse imprenditoriale della dott.ssa Ceccotti, ma l’ha considerato recessivo rispetto all’interesse pubblico di garantire l’accessibilità al servizio farmaceutico nel centro storico, rilevando altresì come l’interesse privatistico della ricorrente ritragga una – sebbene parziale – soddisfazione dalla parafarmacia collocata a Badolato Marina”.

Ricordiamo ancora una volta che la farmacia del Borgo si configura come seconda farmacia “autorizzata con decreto regionale n. 792 dell’8 giugno 1980 secondo il criterio cd. topografico o della distanza di cui all’art. 104 r.d. 1264/1934 (T.U.L.S.), che permette l’insediamento di ulteriori farmacie in deroga al criterio della popolazione quando lo richiedono particolari esigenze dell’assistenza farmaceutica in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità”. Quindi “è una farmacia istituita in soprannumero rispetto al parametro di cui all’art. 1 l. 475/1968 al precipuo fine di assicurare l’assistenza farmaceutica agli abitanti del borgo storico, in quanto distante a circa 6 km dalla frazione marina e non adeguatamente collegato ad esso”. In sostanza la farmacia del Borgo è una farmacia speciale, nata solo ed esclusivamente per servire la popolazione ivi residente: spostarla farebbe venir meno il per il quale è stata istituita.

Non si può spostare. Così scrive il TAR e così sosteniamo noi da anni. Inoltre, continua il Tar, la speciale natura della farmacia del Borgo “permette di ritenere legittima la pianificazione operata e, nello specifico, la circoscrizione della zona di sua pertinenza alla sola Badolato Superiore, venendo pertanto meno le ragioni che avevano condotto questo Tribunale ad annullare i precedenti provvedimenti di perimetrazione adottati dal Comune”. Il Tar, inoltre, non ritiene praticabile quanto proposto dalla stessa farmacista e dai noi non ritenuto normativamente praticabile: l’istituzione di un dispensario farmaceutico nel Borgo al posto della farmacia. Infatti, “ il dispensario farmaceutico cd. “ancillare” può essere attivato solo in assenza di una farmacia, ipotesi che non riguarda il caso di Badolato Superiore; vi è una palese diversità ontologica ed operativa fra la farmacia ed il dispensario farmaceutico, giacché questo può essere fornito solo dei “medicinali di uso comune e di pronto soccorso” e può garantire la dispensazione dei farmaci solo in poche e predeterminate ore; l’istituzione di un dispensario assicurerebbe una parziale ed incompleta assistenza farmaceutica agli abitanti del borgo che si troverebbero ad essere inevitabilmente svantaggiati rispetto agli abitanti della Marina”.

Sino ad ora pare che la nostra battaglia poggi su principi legittimi oltre che di tutela per la popolazione. Rimaniamo sempre in attesa del definitivo pronunciamento del Consiglio di Stato.

 L’Amministrazione Comunale di Badolato