I presidi d’Italia si uniscono in una petizione al Ministero delle Finanze: “Annullare nota del 2021”


Si accende il dibattito sulla questione delle delegazioni di pagamento, sulla quale già tempo fa il sindacato Dirigenti scuola aveva messo in guardia i Dirigenti scolastici, “molestati” dalle diffide, talvolta aggressive, delle società finanziarie.

In una petizione rivolta al Ministero dell’Economia e delle Finanze, un folto gruppo di dirigenti scolastici di varie regioni chiede che la questione della delegazione di pagamento venga reimpostata nei giusti termini, affinchè sia corretta una procedura che, a loro dire, è stata via via snaturata rispetto al meccanismo originario, ad evidente discapito dei dirigenti scolastici, i quali si sono visti caricare sulle spalle compiti e responsabilità non di loro competenza.

Più volte Dirigentiscuola ha puntato il dito contro questa particolare forma di prestito cui talvolta ricorrono i dipendenti delle scuole, chiedendo poi ai presidi di fare da garanti. “In pratica, con il prestito tradizionale- scrive il gruppo neoDS 2017, formato da dirigenti di varie parti d’Italia- il dipendente va da una società finanziaria, fa un contratto di finanziamento e autorizza la società a prelevare i soldi, secondo la rata mensile, direttamente da suo conto corrente. Nel caso della delegazione di pagamento, invece, il dipendente chiede il prestito, ma è il suo datore di lavoro che, accettando la delega, si fa parte attiva nel pagamento delle rate che devono essere versate alla società finanziaria. In sostanza, il delegato, cioè il datore di lavoro, si impegna a pagare le rate alla società finanziaria, prelevandole dallo stipendio del lavoratore. Ora – prosegue la nota – di recente le società finanziarie hanno iniziato a pressare i dirigenti scolastici, talvolta con prepotenza, diffidandoli a non rifiutare tale autorizzazione, in virtù di una convenzione stipulata tra il Ministero delle Finanze e il Dipartimento degli affari generali MEF/DAG. Coerentemente con la convenzione e con tutto il quadro normativo inerente la delegazione di pagamento, nel 2015 il MEF aveva predisposto un modello allegato alla circolare del 15 gennaio 2015 (allegato E), in base al quale, a seguito di una richiesta di delegazione di pagamento, l’amministrazione scolastica di appartenenza, cioè il Ministero (che, avendo aderito alla convenzione accettava la delega ) eseguiva i controlli finanziari sul dipendente tramite gli uffici competenti, cioè le ragionerie territoriali, per la verifica dei requisiti previsti, in termini di capacità di restituzione del prestito. Nel modello era prevista, inoltre, una sezione in cui il funzionario (il dirigente scolastico) era chiamato all’autentica della firma del dipendente”.

Nel corso degli anni, però, secondo i firmatari della petizione, si è creato un equivoco, perché, circolare dopo circolare, il MEF ha ritenuto di identificare l’Amministrazione di appartenenza del dipendente con l’Istituzione Scolastica e non con il Ministero, come dovrebbe essere e come si evince, ad esempio, dai cedolini di stipendio (vedi foto in fondo articolo).

“Il punto è che le istituzioni scolastiche non sono mai state parte in questa convenzione, né è stata stipulata una convenzione quadro con l’adesione delle scuole, che sono ritrovate ad essere il soggetto delegato senza averne titolo. Non solo. Con la circolare del 2021 (della quale si chiede l’annullamento con la petizione) il MEF ha persino identificato le scuole con gli uffici competenti ad eseguire i controlli finanziari sui dipendenti, mentre questo genere di compiti spetta alle Ragionerie territoriali dello Stato, come chiarito dallo stesso MEF in varie note. Inoltre- proseguono i presidi- facciamo notare che anche i dirigenti scolastici appartengono all’amministrazione scolastica, quindi, in via teorica, potrebbero contrarre un prestito con una finanziaria e presentare alla propria amministrazione di appartenenza una istanza di delegazione di pagamento. In tal caso, chi è che accetta la delega e si fa garante per i presidi? Secondo il ragionamento del MEF, dovrebbero essere i direttori generali degli USR a garantire la restituzione delle rate dei dirigenti scolastici? E’ evidente che il meccanismo della delegazione di pagamento si è inceppato sia sul piano logico che giuridico, perciò deve essere rivisto, con circolari chiare, non contraddittorie, che non confondano le competenze tra Uffici pubblici, aderenti alla convenzione originaria e alla normativa vigente e, soprattutto, recanti le giuste clausole di garanzia per i dirigenti scolastici. Perché la domanda a cui nessuno ha ancora risposto non è chi trattiene le rate dalla busta paga (è ovvio che a farlo sia la ragioneria territoriale che ha competenza sugli stipendi); il problema è chi pagherà il debito del dipendente, in caso di sua impossibilità a restituire il prestito (ad esempio, premorienza, licenziamento, riduzione dello stipendio, etc.).

E questo aspetto è stato ben messo in evidenza nel modello di Convenzione, che all’art. c.5 si legge: “I finanziamenti devono essere idoneamente garantiti dai rischi di premorienza del dipendente, cessazione anticipata dal servizio e riduzione dello stipendio. Ad ogni modo, nelle predette evenienze nessuna azione può essere fatta valere nei confronti del DAG/DSII”. Mentre nell’ art.12, c.1 è scritto: “Il DAG/DSII è responsabile per quanto disciplinato nei singoli articoli della convenzione, ma non risponde in alcun modo sulle responsabilità inerenti alle singole Amministrazioni di appartenenza o nel caso di inadempienza nei confronti del delegatario o del delegante per cause non imputabili al DAG/DSII”. Il punto è che i dirigenti sono anche disposti ad accollarsi la responsabilità di accettare una delega di pagamento, in rappresentanza dell’Amministrazione, ma a questo punto devono avere un’adeguata copertura assicurativa, come accade per la cessione del quinto, che i datori di lavoro sono obbligati a sottoscrivere essendo un diritto dei dipendenti”.
E’ per tutti questi motivi che molti dirigenti si rifiutano di firmare istanze di delegazioni di pagamento, limitandosi soltanto a fare l’autentica della firma del richiedente, come previsto dall’allegato E della circolare RGS del 2015.
Ora, “il testo del suddetto allegato, inviato tramite la procedura su menzionata – denuncia Dirigentiscuola – risulta diverso da quello riportato nella circolare RGS n. 2/2015 attualmente in vigore.

La differenza contenutistica riguarda l’inclusione della dicitura “Determinazione positiva in merito ai requisiti previsti dalle circolari RGS n. 1/2011, n. 30/2011 e n. 2/2015”, la cui sottoscrizione viene messa in capo all’Amministrazione di appartenenza del dipendente. Tale adempimento, di fatto, non può essere espletato dalle Istituzioni Scolastiche perché non dispongono degli strumenti utili per effettuare le verifiche richieste dalle circolari citate. Tali verifiche, infatti, possono essere effettuate esclusivamente dall’ufficio ordinante della spesa (Ragioneria Territoriale dello Stato di competenza) che gestisce la partita stipendiale”. Il sindacato non ha dubbi: “l’allegato E che viene sottoposto dalle finanziarie ai dirigenti NON è quello riportato nella circolare RGS n. 2/2015 attualmente in vigore, in altre parole è illegittimo; non può e non deve essere sottoscritto in quanto prevede adempimenti non di competenza del dirigente”.

Secondo il sindacato dei dirigenti “ è urgente mettere fine alle vere e proprie “persecuzioni” di cui sono stati fatti oggetto i dirigenti scolastici sommersi da diffide sol perché chiedevano il rispetto delle norme e delle circolari. I dirigenti rifiutano di firmare l’allegato E “farlocco” ma sono sempre pronti a firmare l’allegato E riportato nella circolare RGS n. 2/2015 attualmente in vigore”.

Il link per aderire alla petizione