Il dirigente scolastico può sospendere il docente?


Il dirigente scolastico può sospendere i docenti? E’ curioso come una semplice domanda possa dare adito a tanti dubbi e risposte contrastanti. Il quesito è stato proposto, tempo fa, in una chat di cui  fanno parte aspiranti dirigenti scolastici e vincitori di concorso. Ne è nato un acceso dibattito, che ha diviso il gruppo in due fazioni contrapposte.

La domanda è stata, perciò, girata ad esperti di legge, i quali, a loro volta, si sono divisi in due diverse scuole di pensiero. Stessa reazione pure tra sindacalisti e presidi, tutti discordanti nella risposta.  

Riproponiamo, qui, il quesito, sperando che da parte di qualche fonte autorevole possa pervenire un chiarimento definitivo, che aiuti tutti a capire meglio e non sbagliare.

Ciò premesso, vorrei fare qualche riflessione. Si sente dire, certe volte, che le leggi si debbano interpretare. Non sono d’accordo. Per me, la legge non si interpreta, si comprende e si applica. E se non si capisce, si chiedono chiarimenti. Sarebbe un guaio se i dirigenti dovessero interpretare i testi normativi, come fanno i critici con i testi letterari, dove bisogna decodificare simboli e metafore per cogliere il pensiero dell’autore. Nella poesia, si deve per forza andare a interpretazione, non essendo possibile chiedere ad un autore di secoli passati cosa volesse dire.

Nella legge, però, non dovrebbe funzionare così. Non dico che una norma debba essere un manuale contenente istruzioni per l’uso, ma non dovrebbe neppure essere un enigma da decifrare. Eppure, accade talvolta che dinanzi ad un articolo o ad un comma si sentano tante campane diverse. Se accade questo, significa, evidentemente, che non c’è sufficiente chiarezza sull’argomento. I problemi “interpretativi” nascono per lo più in situazioni regolate da leggi recenti che appaiono disallineate rispetto a norme preesistenti, per cui si ha l’impressione che vi siano dei contrasti nella normativa. Se, poi, ci mettiamo dentro pure i frequenti pronunciamenti dei tribunali, per cui oltre alle norme dobbiamo leggere pure le sentenze, si rischia di andare in confusione. Con il risultato che, soprattutto in campo di disciplinare, taluni dirigenti procedono ad sensum, tirandosi appresso ricorsi e contenziosi. E l’amministrazione, non di rado, ne esce soccombente.

Ecco perché, secondo me, certi aspetti della normativa scolastica andrebbero chiariti, per evitare  le libere interpretazioni. Come, appunto, la questione della sospensione dei docenti.

Il Ds può, dunque, sospendere il docente o no? Questo è il dilemma, che puntualmente solleva un vespaio quando viene proposto. Ma, la cosa più sorprendente è che sia i sostenitori del “si” che del “no”, sono convinti di aver ragione “perché lo dice la norma”. Provare per credere. Andiamo a vedere, allora, cosa dice la norma. Si tratta del comma9 dell’art. 55 bis del Dlgs 165/2001, con cui la riforma Madia ha riformato l’art. 55 del Dlgs 165/2011 modificato da Brunetta: “Per il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, il procedimento disciplinare per le infrazioni per le quali è prevista l’irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni è di competenza del responsabile della struttura in possesso di qualifica dirigenziale e si svolge secondo le disposizioni del presente articolo. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge dinanzi all’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari”.

E’ bene puntualizzare che questo comma Madia non ha cambiato niente nella scuola, ma, se mai, ha ridotto il potere disciplinare degli altri pubblici dirigenti, i quali in precedenza, con Brunetta (art. 55 bis c.1 Dlgs 165/2001) avevano competenza sulle infrazioni disciplinari punibili con sanzioni fino alla sospensione per dieci giorni. Con Madia, invece, questo potere rimane solo in capo al dirigente scolastico, mentre nelle altre pubbliche amministrazioni il responsabile della struttura può irrogare al massino il rimprovero verbale.

Ora, tornando al quesito, secondo i sostenitori del “si”, il comma 9 vuole dire che il Ds può sospendere tutto il personale scolastico, quindi anche i docenti, fino a dieci giorni.

Supponiamo che le cose stiano così. Ai sensi del Dlgs 297/94, le infrazioni disciplinari dei docenti sono punibili con determinate categorie di sanzioni: avvertimento scritto, censura, sospensione dal servizio (con privazione della retribuzione) fino a un mese e poi, via via, sanzioni più gravi, fino alla destituzione. Nel testo unico non esistono infrazioni sanzionabili fino a dieci giorni (esistono solo per gli Ata).  

In realtà, questa tipologia di sanzione, per i docenti, non è prevista da nessuna norma. Lo stesso CCNL dell’istruzione tratta la materia disciplinare solo per gli Ata, ma non per i docenti. Perciò, affermare che il Ds può sospendere i docenti fino a dieci giorni comporta che la competenza su tale tipologia di sanzione sia condivisa tra il dirigente e l’UCPD. E, a dire il vero questa “comproprietà” la si ritrova persino in alcuni testi di preparazione al concorso per DS.

Ma davvero Madia ha voluto dire questo? A me, francamente, sembra una licenza poetica. Perché, affermare ciò implica che il Ds debba fare prima una valutazione personale per stabilire se l’infrazione “pesi” più o meno di dieci giorni. Dopodiché, se valuta che l’infrazione meriti una sospensione superiore a dieci giorni, fa la segnalazione all’UCPD, altrimenti si gestisce da sé il procedimento disciplinare.

Può anche darsi, ci mancherebbe. Ma, allora, dinanzi ad una omessa vigilanza o ad una violazione del segreto d’ufficio, punibile teoricamente con la sospensione fino a un mese, come si fa a stabilire se l’illecito meriti una sanzione superiore o inferiore a 10 giorni? Ed è qui che s’inceppa il ragionamento. Perché, non mi risulta che la normativa preveda da nessuna parte questa valutazione “ex ante” da parte del Ds. Certamente, non c’è scritto questo nel comma9.

Guardiamo, ora, la faccenda dalla prospettiva opposta, quella dei “no”. Nel comma 9, oltre al primo periodo, vi è anche un secondo periodo (talora ignorato), che recita: “per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge dinanzi all’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari”.

A mio modesto parere, può bastare questa frase per dissipare ogni dubbio. Infatti, se una infrazione è punibile fino a trenta giorni e la legge non dice al DS come fare per stabilire il “peso” di un’infrazione di questa tipologia, va da sé che una simile valutazione da parte sua sarebbe del tutto arbitraria e, quindi, impugnabile dal docente.  

Questa lettura mi viene confermata da più di un preside. Mi piace riportare, a tal proposito, la spiegazione del DS Ferdinando Rotolo: ““ L’attuale confusione sul tema nasce dal fatto che l’art. 494 del Decreto legislativo 297/94, cui ancora oggi occorre fare riferimento per il tema delle sanzioni disciplinari ai docenti, non prevede per essi espressamente la fattispecie esatta dei comportamenti punibili con la sospensione fino a dieci giorni, ma solo quella dei comportamenti punibili con la sospensione fino ad un mese, sancita per una serie di mancanze che sono codificate nel medesimo articolo. Risulta piuttosto azzardato immaginare che il Dirigente possa, sulla base di una sua valutazione puramente soggettiva, stabilire ‘a priori’ se tali comportamenti errati del docente siano sanzionabili con la sospensione entro i dieci giorni oppure oltre i dieci giorni; poiché il massimo edittale previsto dall’articolo è la sospensione fino a trenta giorni, ne deriva che tale tipo di sanzione possa essere, eventualmente, irrogata solo dall’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari presso l’A.T.P. competente per territorio, tenuto conto dell’istruttoria avviata dal Dirigente stesso. Del resto, va preso atto che varie sentenze dei giudici del lavoro procedono ormai in questa direzione.

Proprio questa è la ratio delle sentenze con cui i tribunali continuano ad accogliere i ricorsi di docenti sospesi dai presidi. D’altronde, se i giudici sono tutti concordi su questo punto, una ragione ci deve pur essere.

Speriamo che, prima o poi, si capisca qual è la risposta giusta al quesito. E’ troppo sperare che qualche sindacato si attivi per risolvere il busillis, inserendo magari una apposita postilla nella contrattazione di settore o chiedendo lumi a chi di competenza sul famoso comma di Madia?

 O facciamo prima a chiederlo direttamente a Madia, che, per fortuna, non è un autore dei tempi andati, ma un ex ministro dei giorni nostri?