Il figlio ha diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali quando il padre se ne disinteressa. La misura del ristoro sale se l’abbandono avviene durante infanzia e adolescenza, momenti nei quali l’assenza della figura genitoriale si fa più sentire. È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 15148 del 12 maggio 2022, ha respinto il ricorso di un padre naturale. Dopo la nascita del figlio l’uomo si era allontanato e disinteressato del piccolo.
La madre ha chiesto il rimborso di tutti i pregiudizi e lo ha ottenuto. Ora la terza sezione civile ha confermato e reso definitivo il verdetto. Per gli Ermellini, infatti, l’obbligo del genitore naturale di concorrere al mantenimento del figlio nasce proprio al momento della sua nascita, anche se la procreazione sia stata successivamente accertata con sentenza.
Per i giudici di legittimità, infatti, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, il motivo è fondato e, al riguardo, hanno ricordato che “L’obbligazione trova la sua ragione giustificatrice nello status di genitore, la cui efficacia retroattiva è datata appunto al momento della nascita del figlio, per cui l’obbligo dei genitori di mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde da qualsiasi domanda giudiziale.
Con la ulteriore conseguenza che, anche nell’ipotesi in cui al momento della nascita il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, tenuto perciò a provvedere per intero al suo mantenimento, per ciò stesso non viene meno l’obbligo dell’altro genitore per il periodo anteriore alla pronuncia della dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, proprio perché il diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato, nei confronti di entrambi i genitori, è sorto fin dalla sua nascita.”