Tutte le costituzioni del mondo sono state pensate sul modello di una costituzione che non esiste in quanto tale, quella inglese, dal 1707-14 britannica. Se i britannici decidessero di diventare repubblica, basterebbe un voto parlamentare, come del resto accadde nel 1649 decapitando re Carlo I; e, qualche anno dopo, con un altro voto, ripristinarono la monarchia. Ma non sta scritto da nessuna parte che lo Stato sia monarchico o repubblicano o qualsiasi altra cosa.
È un caso palese di come, da sempre, non è vero che tutti siano d’accordo con l’idea delle leggi scritte: Platone era, almeno inizialmente, contrarissimo. Si argomenta che se una legge è scritta, diciamo, nell’anno X, e le cose intanto mutano, non va più bene nell’anno Y; o comunque è inattuale, e va aggiustata.
Tutto questo preambolo per discutere un tantino dell’art. 10 cost., il quale così recita: “L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici”.
Ebbene, quando, nel 1946-7, qualcuno propose tale articolo, è totalmente impossibile immaginare che il qualcuno in parola si riferisse a “straniero” proveniente, per esempio, dalla Nigeria. La Nigeria, infatti, era una colonia della Gran Bretagna, e i suoi abitanti di stirpe africana, dominati da Londra, erano del tutto privi di ogni “esercizio delle libertà democratiche”; ma dalla Nigeria nessuno di stirpe africana osava fuggire alle forze armate e di polizia britanniche, e tanto meno avere l’Italia come meta dell’ipotetica fuga. Lo stesso per quasi tutta l’Africa e mezza Asia, incluse Siria e Terra Santa.
Del resto, l’Italia del 1946-7 era a sua volta occupata da forze armate angloamericane vincitrici della Seconda guerra mondiale; e l’immaginario nigeriano sarebbe subito stato catturato da polizia inglese, e rispedito in Nigeria.
È chiaro, come “caso di scuola”? È chiarissimo che, nel 1946-7, quando si pensava allo “straniero”, il massimo che si poteva immaginare era un (01) intellettuale dissidente sovietico, quindi russo o polacco o ungherese… ma uno o pochissimi; e, molto più verosimilmente, l’articolo era rivolto agli Italiani di Venezia Giulia, Istria, Dalmazia, ormai in mano di Tito. E comunque, c’è scritto “lo straniero”, parola di numero grammaticale singolare (01), non sta scritto milioni di stranieri. E c’è anche scritto “secondo le condizioni stabilite dalla legge”, e non che chiunque arrivi si dichiari perseguitato politico e non si controlli se è vero.
Conclusione, a mio modestissimo parere: dal 1946 sono trascorsi 78 anni, e il mondo è profondamente cambiato; e l’art. 10, pensato in circostanze storiche diversissime, non dice nel 2024 le stesse cose delle parole scritte nel 1946.
Fatevi sotto con il contraddittorio.
Ulderico Nisticò