“Le istanze di delegazione di pagamento possono rappresentare una grana per i dirigenti scolastici”


“Attenti alle istanze di delegazione di pagamento, perché possono rappresentare una grana per i dirigenti scolastici”. A mettere in guardia le scuole da questo nuovo tipo di insidia sono i sindacati dei presidi, che puntano il dito contro questa particolare forma di prestito cui talvolta ricorrono i dipendenti delle scuole, chiedendo poi ai datori di lavori di fare da garanti.

“Con il prestito tradizionale – spiega il gruppo neoDs 2017 – il dipendente va da una società finanziaria, fa un contratto di finanziamento e autorizza la società a prelevare i soldi, secondo la rata mensile, direttamente da suo conto corrente. Nel caso della delegazione di pagamento, invece, il dipendente chiede il prestito, ma è il suo datore di lavoro che, accettando la delega, si fa parte attiva nel pagamento delle rate che devono essere versate alla società finanziaria. In sostanza, il delegato, cioè il datore di lavoro, si impegna a pagare le rate alla società finanziaria, prelevandole dallo stipendio del lavoratore. Ora – prosegue la nota – di recente le società finanziarie hanno iniziato a pressare i dirigenti scolastici, talvolta con prepotenza, diffidandoli a non rifiutare tale autorizzazione. In passato, la Ragioneria dello Stato aveva dovuto convenire con il nostro Ministero che le istanze di delegazione di pagamento non possono essere autorizzate dal dirigente scolastico, perché il DS per poter fare un’autorizzazione formale dovrebbe fare dei controlli sui requisiti del dipendente, che non sono facilmente espletabili dal preside. Bisognerebbe controllare che il tasso effettivo globale praticato dalla finanziaria non superi il tasso di usura, che la quota oggetto di delegazione non sia superiore al 20% dello stipendio netto mensile, che eventualmente questa rata, unita ad un’altra rata, non comporti una riduzione dello stipendio superiore alla metà e, soprattutto, che ci sia una garanzia per la restituzione del finanziamento idonea alla copertura del rischio. Tutte queste cose il dirigente scolastico non può saperle. Infatti, in precedenza, il MEF aveva fatto una circolare in cui riconosceva che questo tipo di controlli non è fattibile da parte del dirigente, mentre è espletabile da parte della Ragioneria Territoriale che ha gli elementi e gli strumenti per poter controllare che il dipendente abbia questi requisiti. A giugno, invece, il MEF ha cambiato idea, affermando che la verifica di questi requisiti spetta al datore di lavoro, quindi, nella scuola al dirigente scolastico, poiché la Ragioneria è un mero esecutore di ordini di pagamento”.

Secondo l’avvocato Gabriele Chiarini, cassazionista ed esperto in diritto civile, “questa operazione, a differenza della cessione del quinto, configura una fattispecie trilaterale. Per firmare l’accordo, è necessario il consenso di tutte le parti, incluso il datore di lavoro. Dunque, quest’ultimo può rifiutare la delegazione di pagamento, ai sensi dell’art. 1269, comma 2, c.c. del CC che stabilisce: “Il terzo delegato per eseguire il pagamento non è tenuto ad accettare l’incarico, ancorché sia debitore del delegante”.

“Ecco perché- spiegano i DS 2017- il più delle volte, dirigenti, in modo del tutto legittimo, si rifiutano di firmare istanze di delegazioni di pagamento, limitandosi soltanto, se il lavoratore lo richiede, a fare l’autentica della firma del dipendente, come previsto dall’allegato E della circolare RGS del 2015”.

Ora, “il testo del suddetto allegato, inviato tramite la procedura su menzionata – denuncia Dirigentiscuola – risulta diverso da quello riportato nella circolare RGS n. 2/2015 attualmente in vigore. La differenza contenutistica riguarda l’inclusione della dicitura “Determinazione positiva in merito ai requisiti previsti dalle circolari RGS n. 1/2011, n. 30/2011 e n. 2/2015”, la cui sottoscrizione viene messa in capo all’Amministrazione di appartenenza del dipendente. Tale adempimento, di fatto, non può essere espletato dalle Istituzioni Scolastiche perché non dispongono degli strumenti utili per effettuare le verifiche richieste dalle circolari citate. Tali verifiche, infatti, possono essere effettuate esclusivamente dall’ufficio ordinante della spesa (Ragioneria Territoriale dello Stato di competenza) che gestisce la partita stipendiale”. Il sindacato non ha dubbi: “l’allegato E che viene sottoposto dalle finanziarie ai dirigenti NON è quello riportato nella circolare RGS n. 2/2015 attualmente in vigore, in altre parole è illegittimo; non può e non deve essere sottoscritto in quanto prevede adempimenti non di competenza del dirigente”. Secondo il sindacato dei dirigenti “ è urgente mettere fine alle vere e proprie “persecuzioni” di cui sono stati fatti oggetto i dirigenti scolastici sommersi da diffide sol perché chiedevano il rispetto delle norme e delle circolari. I dirigenti rifiutano di firmare l’allegato E “farlocco” ma sono sempre pronti a firmare l’allegato E riportato nella circolare RGS n. 2/2015 attualmente in vigore”.