“Entra solo chi ha un lavoro”, ha dichiarato oggi 30 agosto il ministro britannico dell’Interno, Theresa May, intenzionata a chiedere una riforma della libera circolazione nell’Ue, in modo da autorizzare la permanenza in Inghilterra soltanto a chi possiede un lavoro. Questo perché, secondo il Sunday Times, la May definisce “non sostenibile” l’attuale flusso dell’immigrazione che mette troppa “pressione sulle infrastrutture e i servizi pubblici”. Hanno capito i miei “venticinque lettori” l’epocale scoperta del governo britannico? Peccato che già oltre 154 anni addietro, nel Regno delle Due Sicilie l’immigrazione fosse regolamentata proprio in quel senso. Ben diversamente da oggi, insomma, quanti (svizzeri, piemontesi, genovesi, russi, austriaci, spagnoli, arabi, slavi e, soprattutto, francesi ed inglesi) desideravano stabilirsi nel Regno dovevano sottostare a precise norme. Mi riferisco alla legge promulgata il 17 dicembre 1817 dal re Ferdinando I di Borbone, alla quale seguì il decreto n. 10406 del 19 ottobre 1846 del re Ferdinando II, e che regolamentava la concessione della cittadinanza agli stranieri. Essa legge, molto semplice e composta da pochi articoli, fu la prima normativa della storia sull’immigrazione e si sostanziava nel principio secondo cui, per poter acquisire la cittadinanza nel Regno, uno straniero doveva risultare concretamente utile alla collettività e non poteva avere maggiori diritti, da alcunché motivati, dei cittadini del Regno; né l’immigrato poteva costituire un problema sociale od un peso economico per lo Stato. Insomma, allora era inconcepibile che, come accade invece oggi, si potesse dare alloggio, internet e trenta euro al giorno agli immigrati mentre il Paese ha pensionati che prendono 250 euro al mese e tanta altra gente che vive di stenti in mezzo alla spazzatura tra case in macerie o sotto i ponti. In particolare, all’articolo 1, così recitava la legge di Ferdinando I: “Potranno essere ammessi al beneficio della naturalizzazione nel nostro regno delle Due Sicilie: 1. Gli stranieri che hanno renduto, o renderanno importanti servizi allo Stato; 2. Quelli che porteranno dentro lo Stato de’ talenti distinti, delle invenzioni, o delle industrie utili; 3. Quelli che avranno acquistato nel regno beni stabili su’ quali graviti un peso fondiario almeno di ducati cento all’anno; al requisito indicato ne’ suddetti numeri 1, 2, 3 debbe accoppiarsi l’altro del domicilio nel territorio del regno almeno per un anno consecutivo; 4. Quelli che abbiano avuto la residenza nel regno per dieci anni consecutivi, e che provino avere onesti mezzi di sussistenza; o che vi abbiano avuta la residenza per cinque anni consecutivi, avendo sposata una nazionale”. Circa venti anni dopo, con la Convenzione del 14 febbraio 1838, stipulata con la Francia e con l’Inghilterra, il Regno delle Due Sicilie si obbligò a combattere con le armi – se necessario – e con danaro pubblico, la tratta degli schiavi. Ferdinando II (1810-1859) volle in questo modo contrastare quello che lui definiva un “traffico abominevole” e, nell’autunno del 1839, il re Borbone promulgò la “Legge per prevenire e reprimere i reati relativi al traffico conosciuto sotto il nome di Tratta de’ negri”. Questa normativa, formata da 15 articoli, distingueva nell’applicazione della pena il tempo in cui il mezzo navale utilizzato fosse bloccato prima o dopo la partenza, e dunque fermato in mare aperto, ossia prima che il “contratto” fosse concluso. In questo caso forti sconti di pena erano previsti per i membri dell’equipaggio che avessero avvisato per tempo la pubblica sicurezza ma nessun beneficio era previsto in favore dell’armatore, del capitano, degli ufficiali, del proprietario della nave. Egualmente incorreva in sanzioni il fabbricante, il venditore o l’acquirente di materiale utilizzato per il traffico umano ma la pena più grave era prevista per chi commetteva violenza, dal semplice maltrattamento e sino all’omicidio, su “qualche schiavo negro”. Competente per il giudizio di merito era la Gran Corte Criminale, alla quale poi toccava mettere il libertà gli schiavi di colore e consegnare loro gratuitamente “copia legale della decisione di libertà”. Ovviamente le cose allora erano diverse, nel senso che la globalizzazione oggi mondiale a quei tempi era limitata al mediterraneo e anche per questo il numero degli immigrati era più ridotto. La differenza sostanziale però consiste nel fatto che nel Regno delle Due Sicilie -tra l’altro meno interventista manu militari della repubblica renziana- si riteneva che l’interesse nazionale fosse superiore a quello delle singole richieste degli immigrati, ai quali oggi si concede l’immunità per l’ingresso clandestino, si elargiscono gratuitamente alloggi, vitto, internet e una paga di circa 900 euro al mese, senza imporre loro la minima restrizione o dovere civico per il timore di essere additati come razzisti. Nella fattispecie non voglio essere fautore del detto evangelico, riveduto e corretto, di “Ama il lontano tuo come te stesso”, cioè, amalo purché non ti si avvicini troppo, ma nemmeno di quanti pretendano di accogliere a baraccia aperte, sempre, comunque e chiunque voglia entrare per motivi che spesso non hanno nulla a che vedere con l’aiuto umanitario ed il diritto dei rifugiati per motivi politici. Applichiamo la legge di Ferdinando I di Borbone.
Adriano V. Pirillo