“L’orario di lezione dei ragazzi con disabilità deve essere personalizzato”


“L’orario di lezione dei ragazzi con disabilità deve essere personalizzato”. Lo ha affermato l’ispettore Marco Bruschi, ex capo dipartimento del Ministero dell’Istruzione, in risposta ad un quesito posto dall’IIS Costanzo di Decollatura, diretto dalla preside Antonella Mongiardo.

Una questione importante che le scuole si trovano spesso ad affrontare è la cosiddetta personalizzazione dell’orario, per andare incontro alle esigenze educative degli studenti con disabilità certificata ai sensi della L.104/92.
Una questione controversa che nell’ultimo anno è stata al centro di sentenze del Tar Lazio e del Consiglio di Stato.

Com’è noto, il Consiglio di Stato ha di recente riformato la sentenza con la quale il TAR del Lazio aveva annullato il Decreto interministeriale 182/2020 (adozione del nuovo modello del PEI), l’allegato B (le Linee Guida), l’allegato C (la Scheda per l’individuazione del debito di funzionamento), l’allegato C1 (la Tabella Fabbisogno Risorse professionali per il sostegno), nonché i nuovi modelli PEI della Scuola dell’Infanzia, primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado.

Uno dei profili che erano stati censurati dal TAR era, appunto, la riduzione dell’orario di frequenza per gli alunni con disabilità, in assenza della possibilità di recuperare le ore perse, fatte salve eventuali deroghe previste dal Regolamento sulla valutazione DPR 122/2009. Ad esempio, non rientrava tra queste deroghe l’uscita prima da scuola per prendere parte a progetti di inclusione extracurrricolari.

Nel nuovo modello PEI, travolto dalla sentenza del TAR, era prevista, invece, proprio la possibilità di un orario ridotto per venire incontro alle peculiari esigenze educative e di inclusione sociale di ciascun allievo.
Dopo la sentenza del Consiglio di Stato si è posto per le scuole il dilemma se si debba o meno applicare tout court le disposizioni del DM 182 i nuovi modelli PEI, con la possibilità di prevedere una riduzione dell’orario per gli alunni con disabilità che non riescano a frequentare integralmente, per ragioni connesse alle loro specifiche difficoltà.

La problematica è stata ampiamente discussa dalla dirigente scolastica Antonella Mongiardo e dai referenti inclusione Stefania Lofaro (referente) e Roberto Fotia (staff), all’interno degli organi collegiali dell’IIS Costanzo, scuola che ospita 23 alunni diversamente abili e molto attiva sul fronte dell’inclusione.

“Chi lavora quotidianamente nella scuola – dice la preside Mongiardo – sa bene che spesso per questi studenti si presenta spesso la necessità di ridurre il tempo scuola, non solo perché si possano sottoporre a cure e terapie, ma anche per avere la possibilità di prendere parte a progetti educativi extrascolastici o magari, semplicemente, perché per loro, talvolta, costituisce un impegno gravoso frequentare la totalità delle ore”.

“Da un punto di vista educativo e pedagogico – dice Roberto Fotia, avvocato specialista nel sostegno – la risposta è chiara, l’orario dovrebbe essere personalizzato e adattato alle particolari esigenze di tali allievi, ma occorre ovviamente individuare anche solidi riferimenti normativi al riguardo”.

La questione è stata sottoposta, giorni fa, dal professore Fotia all’Ispettore Marco Bruschi, al quale si chiedeva “se sia ammissibile una riduzione dell’orario di frequenza per gli allievi con disabilità che non possano frequentare integralmente, anche soltanto nel caso in cui ciò costituisca per loro uno sforzo eccessivo”.

L’autorevole risposta è stata affermativa. Il Dott. Bruschi ha risposto che la riduzione è legittima, “intanto in base al buon senso didattico. È essenziale, in questa ipotesi- scrive Bruschi- che la riduzione dell’orario sia prevista nell’ambito della progettazione contenuta nel PEI e che vi sia l’accordo con la famiglia”. Il Dott. Bruschi ha inoltre sottolineato nella sua mail che “questa possibilità è consentita non solo dal Decreto interministeriale, ma anche dalla legge 104/1992”.

Infine, l’Ispettore ha risposto a un quesito più pratico. Si ipotizzava la seguente situazione: in una Scuola secondaria di secondo grado, un alunno con disabilità non raggiunge il 75% del monte orario personalizzato di presenze, proprio a causa dell’orario ridotto. Si chiedeva se, in questo caso, “l’allievo può essere scrutinato ugualmente ai fini dell’ammissione alla classe successiva o all’Esame di Stato o l’anno scolastico non si deve ritenere valido”. Il Dott. Bruschi ha chiarito che “l’orario è personalizzato e che, dunque, la suddetta percentuale va calibrata sull’orario previsto dal PEI”.