“I segretari provinciali dei sindacati firmatari del CCNL scuola 2016-2018 dovrebbero impegnarsi molto nella formazione delle RSU, in particolare nei loro compiti di contrattazione di Istituto. Quindi stona, non poco, vedere i rappresentanti provinciali di questi sindacati avallare, con il loro assenso, contrattazioni integrative con alcune norme illegittime o eticamente scorrette”.
E’ l’osservazione fatta da Lucio Ficara, dirigente regionale della Flc Cgil ed esperto nazionale di normativa scolastica. A tal proposito Ficara si sofferma su alcuni esempi espliciti di norme illegittime o eticamente scorrette.
Ogni anno, entro il 30 novembre, le scuole definiscono i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie, mediante la contrattazione integrativa di istituto. L’ipotesi di contratto deve poi passare dal vaglio dei revisori dei Conti, i quali devono verificarne la compatibilità con i vincoli di bilancio.
I dirigenti regionali di alcuni sindacati, come Flc Cgil, invitano i rappresentanti provinciali a non sottoscrivere contratti in violazione delle norme, come quelli firmati in certe scuole, dove viene fatto un uso discutibile del fondo di istituto, in quanto le risorse risultano, talvolta, accentrate sempre sulle stesse persone, che usufruiscono del Fis, del potenziamento e persino del bonus premiale. Come dire, piove sul bagnato!”.
Ficara, esperto di normativa scolastica per la Tecnica della scuola, dà alcune indicazioni da seguire nella contrattazione integrativa di istituto.
“In certi contratti che ho avuto modo di leggere- dice Ficara- è evidente come si cerchi di allargare la platea dei collaboratori in modo spudorato. Alcune cose sono assolutamente da evitare. Bisogna ricordare, ad esempio, che tra i collaboratori del Ds solo due unità possono essere retribuite con il Fis, mentre i cosiddetti membri dello staff, che coadiuvano il Ds in attività di coordinamento didattico o amministrativo (fino al 10% dell’organico dell’autonomia), non devono generare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per come è specificato dal comma 83 della legge 107/2015. Essi possono usufruire, però, di una sorta di parziale “esonero dall’insegnamento, se hanno ore di potenziamento, oppure svolgere un compito retribuito individuato dal Collegio dei docenti.
Certe spese, poi, come quella relativa alle sostituzioni dei docenti assenti- dice Lucio Ficara- sono un vero e proprio danno erariale, perché le sostituzioni sono un atto dovuto del dirigente scolastico. Il Ds è anche retribuito per garantire le sostituzioni, per cui prevedere una spesa ulteriore per una funzione che è già in capo al Ds, il quale deve garantire il servizio, mi sembra proprio una cosa fuori dal mondo. Cosa diversa è se questo compito viene affidato ad uno dei due collaboratori, i quali sono retribuiti per svolgere varie mansioni tra cui, eventualmente, anche quella delle sostituzioni. Ma, prevedere una specifica voce per questo, mi sembra squalificante.
Non va bene neppure retribuire il “coordinamento didattico”, almeno che non sia una esigenza richiesta espressamente dal Collegio docenti,, perché se ci sono dei capidipartimento, il coordinamento didattico sta in essere negli incontri tra questi docenti, ai quali il Ds può dare delega di interfacciarsi per coordinare la didattica in riferimento ai dipartimenti, con voto del CdD a fare ciò”.
Sulla retribuzione dei segretari verbalizzanti, Ficara afferma: “Il verbale del collegio docenti non va retribuito perché questo è, di solito, un compito che spetta ad uno dei due collaboratori del Ds. Per quanto riguarda, invece, i segretari dei consigli di classe, per loro la retribuzione non è dovuta, ai sensi del Dlgs 297 del 94, che prevede l’obbligo di verbalizzazione. Tuttavia – dice Ficara – non è illegittimo prevedere un compenso simbolico anche per il segretario verbalizzante che riceva una nomina per tutto l’anno, perchè quest’attività si viene a configurare come aggiuntiva”.
Sui criteri per la valorizzazione del merito, da quest’anno cambiati rispetto al passato, Ficara spiega: “E’ cambiata la modalità di gestione del bonus premiale, alla luce delle recenti novità normative e contrattuali. Da quest’anno scolastico 2020/2021, il merito va riconosciuto a tutto il personale, sia docente che Ata i criteri per l’utilizzo di queste risorse vanno concordate pattiziamente tra dirigente scolastico ed Rsu. In altre parole, la definizione dei criteri per il riconoscimento del merito non è più prerogativa del Comitato di valutazione dei docenti, come era stato previsto dalla legge sulla Buona Scuola, ma è oggetto di contrattazione integrativa di istituto”.
C’è anche da aggiungere, conclude Ficara, che “sulla questione della valorizzazione del merito del personale scolastico la legge ha generato un caos normativo, infatti mentre è stata modificata la destinazione del bonus del merito allargandola anche al personale Ata, è rimasta vigente le norma dei comitati valutazione che, ai sensi del comma 129 della legge 107/2015, continuerebbe teoricamente ad occuparsi dei criteri della valutazione del merito dei docenti. Questo caos normativo ha indotto alcuni dirigenti scolastici a lasciare, almeno per i docenti, i criteri di valutazione del merito deliberati dal comitato che ancora è in carica per un triennio”. A tal proposito l’esponente sindacale della FLC CGIL calabrese fa presente che sul merito dei comitati valutazione si dovrebbe nuovamente intervenire legislativamente.