Nuovo “Stop” della Cassazione ai verbali elevati con autovelox: nulla la multa se il verbale non riporta il decreto


veloxAltro duro colpo nei confronti degli enti accertatori e dei prefetti in materia di sanzioni al codice della strada per eccesso di velocità elevati con apparecchiature elettroniche come l’autovelox. La seconda sezione civile Cassazione con l’ordinanza 23551, pubblicata il 27 ottobre, ha riaffermato compiutamente alcuni principi che per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, si stanno consolidando in questa delicata materia che vede ancora contrapposti automobilisti e enti ma anche, da una parte la certezza del diritto e dall’altra l’esigenza di “far cassa” con la scusa della regolamentazione del traffico veicolare e della sicurezza.

Nella fattispecie, in particolare, si è ribadito il concetto secondo cui, può essere annullata la multa per eccesso di velocità quando non contiene il decreto che autorizza la contestazione differita con l’autovelox. È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con l’ordinanza 23551 del 27 ottobre 2020, ha accolto il ricorso di un automobilista, ribaltando il verdetto del tribunale di Oristano (sent. 548/2016) che aveva a sua volta accolto il gravame avverso la sentenza del Giudice di Pace di Terralba, multato per eccesso di velocità senza essere stato fermato.

Il Collegio di legittimità ha ribadito che in tema di sanzioni amministrative conseguenti al superamento dei limiti di velocità accertato mediante “autovelox”, la mancata indicazione degli estremi del decreto prefettizio nella contestazione differita integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio che pregiudica il diritto di difesa e che non è rimediabile nella fase eventuale di opposizione, potendo essere desumibili le ragioni che hanno reso impossibile la contestazione immediata solo dal detto decreto (di cui non è necessaria l’allegazione), cui è rimesso, per le strade diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, individuare i tratti ove questa è ammissibile. Morale della favola: l’inadempienza dell’amministrazione non può non riflettersi sulla legittimità degli accertamenti.