Petizione presidi su delegazione di pagamento: 250 adesioni in una sola settimana



Ha raccolto circa 250 adesioni, in una sola settimana e a cavallo di Ferragosto, la petizione con cui Dirigenti Scolastici di tutta Italia chiedono lumi al Ministero delle Finanze circa il contenuto della nota dell’1 giugno 2021, ritenuta “illegittima” perché incoerente con le stesse circolari del MEF e con intera cornice normativa sull’istituto della delegazione di pagamento. Di questa nota i presidi firmatari chiedono l’annullamento, ai sensi dell’art. 21 nonies della L. 241/90, anche se c’è da die che questa circolare non risulta pubblicata nel portale nel Ministero.

Nell’ottica di un confronto aperto e democratico, al quale il Ministero delle Finanze si è detto disponibile (nella stessa nota del 2021), i dirigenti scolastici rivendicano maggiore chiarezza sulla annosa e controversa questione dei contratti di delegazione di pagamento, spesso oggetto di “diffide”, talora aggressive, da parte delle società finanziarie, le quali per indurre i dirigenti scolastici ad accettare le istanze, fanno leva su convenzioni e note ministeriali che smentiscono tra loro.

In una approfondita disamina, i presidi argomentano le ragioni del loro scetticismo sull’istituto in oggetto, che essi percepiscono come “insidioso”, e sostanzialmente chiedono le seguenti cose: 1) di poter leggere il contenuto della Convenzione a cui il Ministero avrebbe aderito per capire quali condizioni e clausole sono espressamente indicate; 2) chi è che restituisce il prestito alla società finanziaria (soggetto delegatario) in caso di impossibilità di assolvimento da parte del lavoratore (soggetto delegante) che ha delegato il pagamento delle rate ad un soggetto terzo (delegato); 3) per quale motivo il delegato deve coincidere con il Dirigente scolastico (nota 2021), dal momento che, in base alla Convenzione generale MEF/DAG, tale responsabilità viene attribuita all’Amministrazione di appartenenza del dipendente, chiamata ad effettuare i controlli attraverso gli uffici della Ragioneria di Stato competenti a livello territoriale, come specificato in tutte le circolari del MEF e del Miur antecedenti alla suddetta nota del 2021; 4) se il delegato deve essere il dirigente scolastico (nell’equazione contenuta nella Circolare MEF 2021 Amministrazione di appartenenza = Istituzione scolastica) per poter attivare una delegazione di pagamento non deve esserci, quindi, una convenzione tra istituzione scolastica, dipendente e società di credito, o, quanto meno, le istituzioni scolastiche non devono poter avere la Convenzione a cui ha aderito l’Amministrazione centrale?
5) Con quali strumenti le scuole possono eseguire le verifiche previste (situazione debitoria, capacità di restituzione del prestito, situazione disciplinare del dipendente, etc) dal momento che i Dirigenti sono tenuti al rigoroso rispetto del Codice della privacy e, perciò, non possono conoscere né rilasciare le informazioni richieste, a parte l’accertamento di requisiti soggettivi (età lavorativa, età di pensionamento, elementi finanziari deducibili dal cedolino).

Sulla vexata questio, sono intervenuti quasi tutti i sindacati, sia dei dirigenti che dei lavoratori della scuola, nella speranza di fare ordine in questa intricata materia.
Dirigenti scuola più volte ha puntato il dito contro questa particolare forma di prestito cui talvolta ricorrono i dipendenti delle scuole. Secondo il sindacato dei dirigenti “ è urgente mettere fine alle vere e proprie “persecuzioni” di cui sono stati fatti oggetto i dirigenti scolastici sommersi da diffide sol perché chiedevano il rispetto delle norme e delle circolari”.

La Cisl, in riferimento ai compiti delle scuole, chiarisce: “La scuola, in primo luogo, dovrà verificare l’esistenza dei requisiti soggettivi dell’istante, nonché il rispetto delle clausole previste nella vigente convenzione stipulata con l’istituto delegatario. Per un contratto di finanziamento (mutuo), dovrà essere verificato, oltre all’aspetto formale costituito essenzialmente dalla completezza e correttezza dei dati indicati, il rispetto, tra l’altro, dei seguenti elementi: il tasso effettivo globale medio (TEG, da taluni indicato, impropriamente, anche come TEGM) praticato dall’istituto finanziario che non deve superare la metà di quello indicato nel decreto del MEF appositamente emanato ogni trimestre e recante la rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull’usura;
la quota oggetto della delegazione che non può eccedere il quinto dello stipendio, salvo ipotesi del tutto eccezionali, debitamente motivate e documentate;
il concorso di una cessione del quinto dello stipendio e di altre delegazioni di pagamento che non può, in ogni modo, comportare una riduzione dello stipendio, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, superiore alla metà;
l’esistenza di una garanzia per la restituzione del finanziamento idonea alla copertura dei rischi previsti dalla legge (morte del dipendente prima che sia estinto il debito; cessazione dal servizio del dipendente, per qualunque causa).

Per una polizza assicurativa, ferma restando la necessità del rispetto della convenzione sottostante, l’esame da condurre è più circoscritto, essendo la verifica, fondamentalmente, volta ad accertare: l’oggetto del contratto che deve riguardare la tutela della persona umana, dei rischi professionali ovvero la costituzione di una posizione previdenziale integrativa;
il rispetto dei limiti quantitativi per le trattenute già esplicitati nel punto precedente.
Esperiti i controlli di rito, la “delegazione di pagamento”, recante la firma del dipendente delegante autenticata dal dirigente scolastico, deve essere trasmessa d’ufficio in duplice esemplare alla Ragioneria Territoriale che, a sua volta, ha l’onere di inoltrare un esemplare al delegatario e, infine – accertata la completezza e la regolarità dell’istruttoria – l’obbligo di provvedere ad operare la trattenuta indicata ed a versarla, detratti gli oneri amministrativi, al medesimo delegatario secondo le modalità previste”.

Dunque, anche secondo Cisl il Dirigente scolastico, esperite le verifiche che sono nelle sue possibilità, autentica la firma e trasmette la pratica alla Ragioneria territoriale.
Dal canto suo, Flc-Cgil scrive: “Siamo favorevoli ai prestiti agevolati dell’INPS ai lavoratori dipendenti della scuola, ma non vediamo di buon occhio le finanziarie private che speculano sui prestiti”.

Un aspetto importante sollevato da Cisl è il rispetto delle clausole presenti nella convenzione con l’istituto delegatario. Ed ecco, quindi, che sorge spontanea la domanda: esiste una convenzione a monte tra l’amministrazione scolastica e le finanziarie? E cosa dice questa convenzione? Che è, appunto, uno dei nodi da sciogliere secondo i firmatari della petizione.

Intanto, sulla necessaria presenza a monte di una convenzione che disciplini l’accettazione di una delega di pagamento, è opportuno menzionare una recente sentenza del 2020 della Corte dei Conti della Liguria.
Il Presidente della Regione Liguria ha chiesto un parere in merito agli effetti contabili dell’accettazione di una delegazione pura di pagamento da parte di un ente ospedaliero pubblico, avente regime normativo speciale ai sensi dell’art. 41 della legge 833/1978, per le attività sanitarie erogate in base alla convenzione stipulata con la Regione, ed in particolare se il mero versamento delle somme oggetto di delega, senza assunzione di alcuna obbligazione in proprio, possa essere considerata quale indebitamento per il bilancio regionale ai sensi del d.lgs. 118/2011.

I magistrati contabili della Liguria, con la deliberazione 63/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 6 luglio, hanno precisato che, ai fini del rispetto delle norme di finanzia pubblica imposte agli enti territoriali, la delegazione di pagamento è assimilabile ad una garanzia personale sulla base di un esame delle clausole presenti nei contratti/atti negoziali/convenzioni intercorrenti tra le parti (ente delegante, regione delegata e istituto di credito delegatario).
La Corte dei Conti ha ricordato, inoltre, che il rilascio di garanzie personale a favore di terzi, da parte di enti territoriali, è assimilato dal legislatore nazionale, ai fini del rispetto dei limiti quantitativi all’indebitamento, alla contrazione di un mutuo o di contratto di finanziamento similare, in quanto la prestazione di garanzie costituisce potenziale fonte di debito per l’ente garante, che è obbligato a considerarlo come tale a seguito della definitiva escussione, ai sensi dell’art.3 comma 17 della legge 350/2003 e degli artt. 9 e 10 della legge 243/2012.
Da mettere in risalto i seguenti passaggi della sentenza: “

…La regola codicistica sancisce, pertanto, che, in presenza di apposito patto, il delegato, ove sia carente il rapporto di provvista (avente titolo nel credito che il delegante vanta verso di lui), può opporre la relativa eccezione al creditore delegatario (che potrà richiedere il pagamento al solo debitore delegante), escludendo che, in questa ipotesi, il negozio abbia un effetto di garanzia. L’art. 1271 si chiude prevedendo che il delegato non può opporre le eccezioni relative al rapporto tra il delegante e il delegatario, se ad esso le parti non hanno fatto espresso riferimento(…)l’accettazione della delegazione di pagamento da parte del delegato (art. 1269, comma 2, cod. civ.) ha rilievo unicamente nel rapporto interno col delegante (posto che l’incarico di pagamento potrebbe essere rifiutato anche ove vi fosse provvista), mentre “con ogni evidenza, quindi, l’assunzione da parte del delegato di un obbligo esterno, verso il creditore delegatario, richiede un quid pluris rispetto all’accettazione dell’incarico di pagamento nel rapporto interno di delegazione”. Mutatis mutandis, la qualificazione in concreto dell’operazione prospettata nell’istanza di parere (ai fini della inclusione o meno nel limite quantitativo dell’indebitamento da parte della regione “delegata”) non risulta accertabile nella odierna sede consultiva, ma effettuabile, sulla base dell’esame delle convenzioni e degli accordi concretamente raggiunti fra ente delegante, regione delegata e istituto di credito delegatario, in occasione dei controlli di legalità finanziaria sui bilanci degli enti(…)

P.Q.M. l’assimilazione di una delegazione di pagamento ad una garanzia personale, ai fini del rispetto delle norme di finanza pubbliche imposte agli enti territoriali (fra cui, i limiti quantitativi all’indebitamento delle regioni, prescritti dall’art. 162, comma 6, del d.lgs. n. 118 del 2011) va effettuata sulla base del contenuto negoziale delle clausole presenti nei contratti o negli atti negoziali intercorrenti fra le parti (delegante, delegato e delegatario). In aderenza 11 agli artt. 1268 e 1269 del codice civile, nonché agli orientamenti desumibili dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, la “delegazione di debito” (delegatio promittendi) aggiunge un nuovo debitore (delegato), con posizione di obbligato, accanto al debitore originario (delegante), in modo da rafforzare la posizione del creditore delegatario, mentre la “delegazione di pagamento” ha mera funzione solutoria (delegatio solvendi), prevedendo che l’obbligazione sia adempiuta da un terzo (delegato) anziché dal debitore (delegante), senza aumentare gli obbligati verso il creditore delegatario”.