Regione Calabria, entro il 31 luglio il pagamento del bollo auto sospeso per la pandemia


Si chiarisce che, la “sospensione” al 31 luglio 2020 (Legge Regionale N.2/2020 art.1 pubblicata sul B.U.R.C. N.40 del 30 aprile 2020) del pagamento della Tassa Auto con scadenza Aprile 2021 (normalmente pagabile entro il mese di Maggio) operante per la Regione Calabria , ha l’intento di permettere uno spostamento del termine di pagamento della Tassa auto senza aggravio di sanzioni e interessi, e non ha lo scopo di modificare o spostare la scadenza del c.d. bollo che rimane e rimarrà sempre APRILE.

Pertanto non rientrano in tale “sospensione” la “Rottamazione” e la “Sospensione bollo Concessionari”.

Il proprietario di un veicolo con scadenza bollo “APRILE”, per non incorrere nell’obbligo del versamento della Tassa Auto, deve ROTTAMARE necessariamente entro il mese di Maggio.

La messa in sospensione di un veicolo, affinché abbia effetto, deve iniziare durante il periodo di validità del bollo, (indipendentemente dal suo effettivo pagamento), e non entro l’ultimo giorno utile per il pagamento, pertanto, per il bollo MAG-APR, la sospensione deve iniziare entro il mese di aprile, altrimenti la sospensione è comunque valida ma ha inizio con il successivo periodo.

Si riporta, di seguito il testo dell’art. 1 della L.R. n. 2/2020.

1. Al fine di attenuare l’impatto sul tessuto sociale ed economico delle misure adottate in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sono sospesi per l’anno tributario 2020 i termini di versamento dei seguenti tributi regionali:

a) tassa automobilistica regionale in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 30 giugno 2020;

b) imposta regionale sulla benzina per autotrazione in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 30 giugno 2020.

2. I versamenti dovuti nel periodo di sospensione di cui al comma 1, possono essere effettuati, senza l’applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020. Non si dà luogo a rimborso di quanto eventualmente già versato.

3. La sospensione non opera relativamente al decorso dei termini per il ravvedimento previsto dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) relativo a periodi tributari scaduti prima dell’8 marzo 2020 e non impedisce il versamento ordinario volontario alla scadenza naturale della tassa.