Se il parcheggiatore abusivo chiede i soldi è estorsione


Tempi duri per i parcheggiatori abusivi, che rischiano l’incriminazione se chiedono (o pretendono) soldi dai clienti. La sentenza della seconda sezione penale della Corte di Cassazione numero 30365/18, depositata il 5 luglio scorso è destinata a fare giurisprudenza, chiudendo l’episodio specifico sul quale era chiamata a pronunciarsi ma definendo al contempo una specie di “memorandum” nei confronti di quanti s’improvvisano parcheggiatori e spillano soldi al malcapitato che non trova un posto dove fermarsi. Al centro della disputa giudiziaria una storia verificatasi nel parcheggio del “Campolongo Hospital” di Eboli, in provincia di Salerno.

Un posteggiatore abusivo aveva chiesto ad un visitatore due euro per il parcheggio dell’auto. Di piu: aveva minacciato di rompergli l’auto se l’uomo non avesse sganciato le monete. Lo sventurato “cliente” non si è fatto prendere dallo spavento. Non solo non ha tirato fuori un centesimo, ma anzi ha denunciato il parcheggiatore aguzzino, accusandolo di aver tentato di estorcergli denaro. In primo grado di giudizio il parcheggiatore è stato condannato, in secondo grado pure.

La seconda sezione penale del Palazzaccio presieduta da Piercamillo Davigo, alla quale il parcheggiatore abusivo si era rivolto lamentando che il fatto addebitatogli avrebbe dovuto essere qualificato come violenza privata e non come estorsione, ha messo un punto sulla vicenda, con una sentenza che è anche mònito nei confronti degli altri parcheggiatori, i colleghi dell’imputato. Erano stati gli avvocati difensori dell’incriminato a tentare di far derubricare il reato a violenza privata.

La Corte tuttavia ha ribadito nella sentenza che “non è configurabile il reato di violenza privata per la semplice ragione che il suddetto reato ha natura sussidiaria rispetto all’estorsione dalla quale si differenzia per l’assenza dell’ingiusto profitto che, invece, nel caso di specie, è configurabile (richiesta di una somma di denaro non dovuta)”. Non solo. La Cassazione ha aggiunto che “la minaccia è da ritenersi sussistente perché tale – considerata con giudizio ex ante – deve oggettivamente ritenersi la frase ‘Se non mi dai i soldi che ti ho chiesto ti rompo la macchina’, essendo poi del tutto irrilevante che la persona offesa non si sia sentita intimidita ma, anzi, dopo avere rifiutato di pagare si recò a denunciare il fatto”. (IlTempo.it)


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