Con riferimento al comunicato dell’Assessore al Demanio Giusy Altamura, è necessario ristabilire la verità dei fatti e respingere con fermezza ogni tentativo di distorsione della
realtà, delegittimazione personale e disinformazione istituzionale.
L’Assessore parla di “racconto fuorviante”, ma i fatti sono chiari: le sentenze del TAR
Calabria – Catanzaro, la N. 279/2024 e la N. 846/2025, hanno accolto il nostro ricorso, annullando la delibera di proroga automatica delle concessioni demaniali per palese violazione della normativa europea (direttiva 2006/123/CE), nonché dei principi costituzionali di imparzialità, trasparenza e concorrenza.
Non si tratta, dunque, di “creare alibi”, ma di richiamare l’Amministrazione al rispetto della legge, come è doveroso in uno Stato di diritto.
L’Assessore accusa con tono sarcastico e sprezzante, minimizzando l’intervento della
Giustizia Amministrativa come se ottenere tutela dinanzi ad un Tribunale fosse una
scorciatoia.
Al contrario: il TAR ha accertato l’illegittimità dell’operato comunale – non “per fortuna”
ma per violazioni precise della legge, come stabilito in sentenza.
È inoltre scorretto e fuorviante mescolare arbitrariamente la questione oggetto del ricorso
che ha ottenuto la Sentenza “incriminata” con altri procedimenti amministrativi completamente autonomi e cronologicamente successivi, relativi ad altre istanze, sebbene riguardanti la medesima vicenda.
Questo comportamento configura una grave alterazione dei fatti ed è privo di alcun valore
giuridico, oltre che di qualsivoglia senso logico. La posizione, poi dello stesso assessore,
dovrebbe imporLe di riferirsi alla vicenda in maniera equilibrata e non soggiogata da manie
da bullo, o da Capo del Governo, che non risulta essere.
Il linguaggio è tipico di abusi, preoccupante, forte di un verosimile squadrismo.Le numerose affermazioni contenute nel comunicato sono gravemente diffamatorie, come ad esempio l’accusa di “ricatto velato”, o le insinuazioni secondo cui, io da imprenditrice avrei preteso atti illegittimi o agito per interesse personale.
Chiaramente affermazioni diffamatorie e prive di qualsivoglia prova, giacchè la mia condotta e la mia educazione mi garantisce di essere profondamente lontana da quanto l’assessore afferma.
Voglio ricordare, all’Assessore che l’art. 595 del Codice Penale punisce la diffamazione
aggravata quando avviene a mezzo stampa o strumenti equivalenti, con riferimento a fatti determinati e lesivi dell’onore e della reputazione altrui.
Pertanto, ci riserviamo formalmente, come azienda, di adire le competenti autorità
giudiziarie, per l’accertamento dei reati ravvisabili, anche ai sensi degli articoli 595 e 656 del Codice Penale, oltre che per eventuali danni di natura civile e d’immagine subiti in
conseguenza delle dichiarazioni pubbliche dell’Assessore.
Invitiamo per l’ennesima volta l’Assessore Altamura a moderare il linguaggio denigratorio
e infondato, e a tenere un comportamento istituzionalmente corretto e rispettoso dei limiti
previsti dalla legge e dalla deontologia amministrativa.
Il confronto politico e istituzionale è legittimo, ma deve avvenire sui fatti e nel rispetto delle
sentenze.
La legalità non si interpreta a convenienza. Si applica, sempre.
In fede,
Dott.ssa Azzurra Ranieri