Siepi sul confine, “Va rispettata l’altezza”: ecco l’ultima sentenza della Cassazione


 Il diritto di mantenere la siepe a distanza inferiore dal confine si può usucapire ma va rispettata l’altezza. L’obbligo di non superare il muro del vicino mira a impedire che le piante possano pregiudicare il soleggiamento e la panoramicità del fondo adiacente 

Il diritto di mantenere una siepe a distanza inferiore dal confine si può usucapire ma va comunque rispettata l’altezza. L’obbligo di non superare il muro del vicino mira infatti a impedire che le piante possano pregiudicare il soleggiamento e la panoramicità del fondo adiacente. Lo ha ricordato la Cassazione con la sentenza 35377/22 che ha così regolato una lite tra confinanti.

Il proprietario di un terreno ha convenuto in giudizio i vicini chiedendo l’estirpazione o, in subordine, la potatura della siepe fino all’altezza del muro divisorio, per avere i convenuti piantato a ridosso del confine una siepe che, oltre a violare le norme in materia di distanze legali, riduceva l’aria di luce e veduta del fondo confinante creando pericolose zone di umidità. Il giudice di primo grado ha accolto la domanda condannando i convenuti a estirpare tutte le piante.

La corte d’appello ha però accolto l’impugnazione accertando l’acquisto per usucapione del diritto di tenere la siepe a distanza inferiore a quella legale. Il collegio ha però condannato gli appellanti a tenere la siepe ad altezza pari alla sommità del muro di confine. La vertenza è così giunta in Cassazione dove i ricorrenti hanno sostenuto che una volta accertato il diritto a tenere le piante a distanza inferiore per intervenuta usucapione il giudice non poteva disporre alcuna modifica o riduzione del possesso.

Per i giudici di legittimità, infatti, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, il motivo è fondato e, al riguardo, hanno ricordato che “Il divieto di tenere alberi di alto fusto a meno di tre metri dal confine, stabilito dall’art. 892 comma primo n. 1 c.c. mira a impedire che la parte fuori terra degli alberi possa arrecare un danno ai vicini, per diminuzione di aria, luce, soleggiamento o panoramicità, tanto che, anche ove le distanze indicate dalla norma non debbano essere osservate per la presenza di un muro divisorio sul confine proprio o comune, le piante devono comunque essere tenute ad altezza non eccedente la sommità del muro.

Del resto, ai sensi dell’art. 892 c.c., in ogni caso le piante devono essere tenute a un’altezza che non ecceda la sommità del muro di confine. In altri termini, ha concluso la Cassazione, si tratta di un diritto che può essere usucapito quanto alle distanze delle piante dal confine, ma non in relazione alla sola altezza delle stesse.”