Una decisione che rischia di segnare una svolta decisiva nel processo “Kleopatra”, l’inchiesta lampo contro la ’ndrangheta incentrata sulla potente cosca Gallace di Guardavalle.
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla Direzione distrettuale antimafia (Dda) di Catanzaro in merito all’utilizzo processuale delle chat criptate Sky Ecc, i messaggi cifrati acquisiti dalle autorità francesi che costituiscono una delle colonne portanti dell’accusa.
Il nodo dei messaggi criptati e la decisione del Gup
Al centro dello scontro legale c’è il provvedimento con cui il Giudice dell’udienza preliminare (Gup) aveva parzialmente accolto le eccezioni sollevate dai collegi difensivi. Il Gup aveva infatti disposto nuovi e approfonditi accertamenti sulla legittimità e sulle modalità di acquisizione di quei messaggi.
Nello specifico, il giudice ha richiesto di fare luce su una serie di punti nevralgici:
Iscrizioni nel registro degli indagati: Verificare eventuali procedimenti a carico degli imputati aperti dalle autorità giudiziarie di Belgio e Francia.
La “tratta” dei dati: Chiarire l’arco temporale del trasferimento dei dati Sky Ecc dal server francese alla Dda di Catanzaro.
Trasparenza internazionale: Identificare l’eventuale coinvolgimento di altre autorità straniere nell’estrazione delle conversazioni.
Catena di custodia: Ricostruire le modalità esatte di estrazione, trasmissione e ascolto delle chat da parte della polizia giudiziaria (sia italiana che estera), oltre ai reati specifici per i quali la Francia aveva originariamente autorizzato il sequestro.
La linea della Procura Generale e il verdetto della Suprema Corte
Contro questa ordinanza del Gup, che di fatto congelava l’utilizzabilità immediata delle chat per sottoporla a scrutinio, la Procura catanzarese aveva proposto ricorso direttamente in Cassazione.
Una mossa che però ha trovato un ostacolo insormontabile non solo nelle tesi della difesa, ma anche nella posizione del sostituto procuratore generale della Suprema Corte, Raffaele Piccirillo.
Il PG ha infatti eccepito l’inammissibilità del ricorso della Dda, richiamando un principio cardine del diritto processuale penale: la regola della non autonoma impugnabilità dei provvedimenti interlocutori.
I decreti o le ordinanze emessi dal giudice nel corso del procedimento, non decidendo il merito del processo, possono essere contestati solo insieme alla sentenza finale.
I giudici della Cassazione hanno sposato in toto questa linea, dichiarando l’inammissibilità del ricorso.
Cosa succede adesso?
La decisione della Suprema Corte blinda, per il momento, l’ordinanza del Gup. La Dda di Catanzaro dovrà attendere l’esito delle verifiche disposte sulle modalità con cui la polizia giudiziaria ha gestito e trasmesso la mole di dati arrivata dalla Francia.
Se da un lato la pronuncia della Cassazione si fonda su una questione prettamente tecnica e procedurale (l’impugnabilità dell’atto), dall’altro rappresenta un punto a favore delle difese. Il destino del processo “Kleopatra” e la tenuta del quadro accusatorio contro la cosca Gallace passano ora inevitabilmente dal superamento di questo “screening” sui server francesi di Sky Ecc.