Sono stati assolti perché “il fatto non costituisce reato” i tre dirigenti della Regione Calabria per i quali la Procura di Catanzaro aveva chiesto il rinvio a giudizio per abuso d’ufficio in concorso perché avrebbero favorito l’azienda di proprietà della famiglia Abramo di Catanzaro, causando un danno da quattro milioni e mezzo di euro.
Le nuove norme regionali imponevano la pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione esclusivamente in via telematica. Nonostante ciò gli uffici avrebbero prorogato illegittimamente i contratti di stampa cartacea del Burc in favore dell’azienda. Si tratta dell’ex dg del dipartimento Organizzazione e personale Antonio Izzo, in carica dal 25 maggio 2007 al 16 maggio 2010, e i già dirigenti del settore Provveditorato, Economato e Bollettino ufficiale, Giuseppe Longo, in servizio dal 7 ottobre 2009 al 31 agosto 2010, e Valeria Fedele, in servizio dall’1 settembre 2010 all’8 settembre 2011.
Oggi, dopo varie Udienze, nel corso delle quali si è proceduto all’interrogatorio richiesto dal dottor Izzo e all’acquisizione di corpose memorie e produzioni documentali delle difese, il Gup del Tribunale di Catanzaro, Tiziana Macrì, accogliendo la tesi dei legali degli imputati, gli avvocati Francesco Izzo, Francesco Iacopino e Nunzio Raimondi, ha assolto i tre Dirigenti regionali con formula piena perché il fatto non costituisce reato.
Anche il Tribunale penale, dunque, ha ritenuto corretto l’operato dei Dirigenti, escludendo sia il presunto favore per la Ditta Abramo sia il presunto danno per la Regione Calabria. Al contrario, la pronuncia odierna si somma a quella della Magistratura contabile la quale, dopo aver sentito i dirigenti pubblici, aveva archiviato il caso sostenendo che “per quanto riguarda la concessione delle proroghe devesi ritenere che, anche secondo giurisprudenza costante di questa Corte dei Conti non sussista responsabilità degli invitati a dedurre giacché, come ampiamente dimostrato nelle deduzioni scritte, sussistevano difficoltà sia in ordine alla interpretazione della normativa sia in ordine alla applicazione della stessa con specifico riferimento alle proroghe che, nella specie, risultavano correttamente giustificate da ragioni di pubblico interesse. A ciò aggiungasi anche che le proroghe stesse hanno avuto luogo per causa di forza maggiore ovvero per la sussistenza di condizioni di emergenza come nelle more dello svolgimento della procedura necessaria per l’indizione di una nuova gara di appalto e la stipula del relativo contratto […]. Per quanto riguarda il danno erariale devesi anche considerare il vantaggio della Regione Calabria dovuto ad una riduzione dei costi e a un minor reddito per l’appaltatore”.