La molestia su Instagram e Facebook non è reato, il destinatario può disattivare le notifiche


Non integra il reato di molestie su Instagram e Facebook. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza 40033/23 pubblicata il 3 ottobre 2023 dalla prima sezione penale.

Accolto il ricorso dell’imputata: è assolta perché il fatto non sussiste mentre il sostituto pg concludeva per l’inammissibilità. Cade la condanna a due mesi d’arresto inflitta dalla Corte d’appello di Caltanissetta, che pure ha riqualificato l’originaria imputazione di stalking: la donna invia messaggi su Facebook e Instagram ai genitori adottivi dei suoi figli naturali, chiedendo anche l’amicizia social ai ragazzi e postando sui social foto degli interessati sotto la scritta «i miei figli».

La norma che persegue le molestie risale al 1930: si tratta dunque di capire se e quanto può comprendere le modalità d’interferenza non gradita nelle vite altrui create dallo sviluppo tecnologico e non prevedibili dal legislatore dell’epoca.

Ad avviso del Collegio di legittimità, infatti, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, il motivo è fondato e, al riguardo, hanno ricordato che “Da una parte l’espressione «col mezzo del telefono» utilizzata dalla disposizione va intesa come riferita all’utilizzo delle linee e non dell’apparecchio come dispositivo elettronico in quanto tale; dall’altra la messaggistica istantanea può arrecare molestia soltanto se il mezzo utilizzato risulta invasivo esattamente come la chiamata telefonica cui il destinatario non può sottrarsi (se non disattivando l’apparecchio).

Il fatto che il titolare del profilo social possa disattivare le notifiche dei messaggi in arrivo gli consente invece di sottrarsi a un’istantanea comunicazione molesta che giunge in un momento improvviso e non regolabile dal destinatario.

E l’attivazione dei sistemi di alert, o di preview come l’anteprima dei messaggi WhatsApp sul display dello smartphone, è una circostanza che dipende dal soggetto che riceve e non dal mittente”.