Nuovo piano di dimensionamento a Lamezia Terme con soppressioni e fusioni di scuole?


Se sarà varato il nuovo piano di dimensionamento, cioè di riorganizzazione della rete scolastica, su Lamezia Terme vi saranno soppressioni e fusioni di scuole, che comporteranno la nascita di nuove istituzioni scolastiche.

Diverse domande stanno circolando in questi giorni negli ambienti scolatici, del tipo: cosa accadrà al personale delle scuole che saranno fuse o incorporate? Vi saranno docenti o ATA perdenti posto? Cambieranno i dirigenti?

Non si può, naturalmente, fare previsioni sul rimescolamento che avverrà nel personale scolastico, ma possiamo ripercorrere, in linea generale, le norme che regolano questi cambiamenti, fermo restando che tutto il personale scolastico e i dirigenti delle scuole coinvolte saranno interessati da possibili rischi di soprannumerarietà o trasferimento. Nessuno, allo stato attuale, può ritenersi immune, in caso di accorpamento.

Così dispone, infatti, il CCNI 2022-25 al paragrafo INDIVIDUAZIONE DEL SOPRANNUMERO CONSEGUENTE AL DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA: “17. Nel caso in cui a seguito delle operazioni di dimensionamento della rete scolastica, si realizzino unificazioni o diverse aggregazioni di due o più istituzioni scolastiche di uguale o di diverso ordine e grado, il personale titolare di istituzioni e circoli appartenenti ad un singolo dimensionamento – ad eccezione di quello appartenente al profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi cui si applica il precedente art. 44 confluisce in un’unica graduatoria (distinta per profilo) al fine dell’individuazione del personale perdente posto, secondo i criteri previsti dal presente accordo. I Dirigenti Scolastici degli Istituti interessati dal dimensionamento, previa intesa tra loro, provvedono alla compilazione della predetta graduatoria(…)”.

Come si legge nel sito Tuttoscuola: “I docenti delle scuole accorpate devono riferirsi non solo ad un nuovo dirigente scolastico, ma anche ad una segreteria diversa da quella precedente quasi sempre in un territorio o in un comune diverso. Anche le famiglie degli alunni dovranno cambiare segreteria e direzione di riferimento. La chiusura di istituzione scolastiche per effetto della revisione della rete ha anche ripercussioni sul personale di segreteria dell’istituzione soppressa, che, nella migliore delle ipotesi, dovrà soltanto cambiare sede di servizio trasferendosi di diritto nella segreteria dell’istituzione superstite, ma, nella peggiore delle ipotesi, potrebbe risultare perdente posto ed essere costretto a cercare sede altrove, anche lontano da casa”.

Altra domanda ricorrente, in caso di accorpamento di scuole, è chi sarà il nuovo dirigente. In tal caso, si ha l’istituzione di una nuova scuola, pertanto il nuovo dirigente dovrà stipulare un nuovo contratto. Qui si entra, dunque, nell’ambito dei mutamenti di incarico dirigenziale. Come spiega Italiascuola: “Il conferimento, la conferma, il mutamento degli incarichi dirigenziali sono di competenza del dirigente dell’USR ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165, quale provvedimento unilaterale assunto a seguito delle modifiche introdotte dalla legge Frattini 15/07/2002 n. 145. Nello specifico, la norma contrattuale in vigore, art. 11 del CCNL sottoscritto l’11/04/2006, al comma 5: recita: “L’assegnazione degli incarichi è effettuata nel seguente ordine: a) conferma degli incarichi ricoperti; b) assegnazione di altro incarico per ristrutturazione e riorganizzazione dell’ufficio dirigenziale”; comma 9: “Nelle ipotesi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la modifica o la soppressione dell’ufficio dirigenziale ricoperto, si provvede ad una nuova stipulazione dell’atto di incarico, tenendo conto, per quanto possibile, delle preferenze del dirigente interessato”.

Anche il CIN sottoscritto il 15/04/2008 dispone all’art. 4: “Mutamento dell’incarico a seguito di ristrutturazione e riorganizzazione.
1. Il conferimento del nuovo incarico, nell’ipotesi di ristrutturazione e riorganizzazione di cui all’art. 11, comma 5 – lettera b), del C.C.N.L., è effettuato nell’ordine di cui allo stesso articolo, comma 5 e tiene conto di norma:
a) dell’accordo tra i dirigenti definito con l’Ufficio scolastico regionale;
b) delle preferenze espresse dai dirigenti;
c) della corrispondenza del nuovo incarico alla fascia di posizione non inferiore a quella ricoperta;
d) del numero di classi della scuola di provenienza che confluisce nella nuova scuola;
e) dell’impegno del dirigente a permanere, per almeno due incarichi consecutivi, nella sede richiesta con espressa rinuncia ad avvalersi della facoltà prevista dall’art. 17 – commi 2 e 3 del C.C.N.L.”.

Precisa, ancora Italiascuola: “Appare pertanto chiaro che non ci sono norme cogenti, ma solo indicazioni di massima, per il dirigente dell’USR in base alle quali egli decida di mantenere un dirigente piuttosto che un altro nella sede risultante dall’accorpamento. Si tratta, pertanto, di atto sostanzialmente discrezionale. Il confine fra discrezionalità ed arbitrio non è sempre facile da tracciare. Nella prassi – ed anche nella giurisprudenza corrente – tale confine risiede nell’obbligo di rendere noti in anticipo i criteri cui l’Amministrazione si atterrà, nel rispetto di tali criteri in sede operativa e nella trasparenza delle operazioni (che significa anche obbligo di esplicitare, su richiesta, i motivi di ogni decisione discrezionale)”.

Resta comunque prioritaria, su qualsivoglia criterio, la tutela garantita dalla L. 104 del 1992. Lo ha chiarito il Miur con la nota 25 giugno 2013, prot. N°6435 : “I direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali devono tenere in debita considerazione le priorità previste dalla legge 104/1992 nella fase di individuazione del dirigente scolastico soprannumerario per dimensionamento della rete scolastica, nonché nei casi di cui alla lettera b dell’art. 11 del CCNL area V del 2006. La tutela prevista dalla legge 104/92, infatti, è da considerarsi una tutela generale che non si riferisce solo al momento dell’assunzione ma si estende anche alle fasi successive dello svolgimento del rapporto di lavoro, ivi compresa l’assegnazione di altri incarichi. I criteri contrattuali di continuità di sede e di anzianità di servizio devono essere contemperati con le esigenze fondamentali di rango normativo di tutela, di assistenza e di integrazione dei soggetti diversamente abili. La legge 104 opera non solo nel determinare la priorità nella scelta della sede, ma anche nel soddisfacimento dell’interesse del lavoratore a non essere allontanato dalla attuale sede di lavoro”.