Riformiamo l’art. 87?


 L’articolo 87 della carta del 1948, recita così:

“Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica”.

 A leggere tale articolo, il presidente ha più poteri di quanti ne avesse il re secondo lo Statuto del 1848. Di fatto, già che l’articolo sia 87, quasi al fondo del barile, depone male e legittima i sospetti; e questi poteri non sono mai stati esercitati. Ecco tre esempi:

– Scalfaro si affrettò a premiare tale Cerminara di Lamezia, senza avere il buon senso di una telefonata ai Carabinieri per sapere che pesce fosse: e fece una figuraccia. Tutte le altre onorificenze?

– Pertini inviò un durissimo messaggio alle camere, che lo accolsero commosse… e nemmeno lo discussero dieci minuti; e Pertini non batté ciglio.

– Il CSM è cronaca recente, e passò sotto il più muto silenzio.

 Insomma, era chiaro dal 1948 che i poteri del presidente erano e sono quasi solo nominali, compreso “dichiara lo stato di guerra”: ragazzi, c’è scritto guerra! Leggetela, la carta, e tutta, non le frasette che vi fanno più o meno comodo.

 Riformiamo l’art. 87 nel senso di applicarlo sul serio?

 Di come eleggere il presidente, alla prossima.

Ulderico Nisticò