Sulla questione degli esoneri dei vicepresidi, abbiamo chiesto lumi a Pasquale Bagalà, dei Sindacati Autonomi di Bse.
Cosa prevede la legge sugli esoneri o semiesoneri dei collaboratori del dirigente scolastico?
L’art. 459 del Testo Unico sulla scuola D.Lgs 297/94 e successivi aggiornamenti, prevede l’esonero od il semi-esonero, per il collaboratore “vicario” del Dirigente Scolastico, in base al numero delle classi esistenti nella scuola.
La legge di stabilità 2015, all’art. 1, comma 329, dispone, dopo 25 anni, l’abrogazione di questo articolo, in previsione dell’arrivo dell’organico funzionale o di potenziamento previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107 (La Buona Scuola). La legge 107 però non è ancora completata in quanto la cosiddetta Fase C (quella che dovrebbe assumere i docenti del “potenziamento”) si esaurirà tra qualche mese e, nelle more di tali operazioni, vige ancora l’art. 459 del T.U. ovvero:
Per la scuola dell’infanzia e primaria (solo l’esonero) quando si tratti di Circolo Didattico con almeno 80 classi; per le scuole di I grado, Istituti Comprensivi, Istituti di II grado, l’esonero quando si tratti di Istituti o scuole con almeno 55 classi, o il semi-esonero con almeno 40 classi. (Nota Miur n. 1875 del 3 settembre 2015).
Se una scuola ha meno di 40 classi?
Con un numero di classi inferiore a quello previsto dalla normativa, il “vicario” deve svolgere tutte le ore di cattedra previste nell’organico di diritto. Manipolando il suo orario di cattedra (d’accordo naturalmente con il suo dirigente) per crearsi delle ore a disposizione, commette due tipi di abusi: queste ore dovrebbero coprirle altri insegnanti, ove esistano, con orario di cattedra non completa e di conseguenza recuperare le ore mancanti, con ore a disposizione, (es. scuole di I e II grado, cattedra di 18 ore: 16 ore nelle classi assegnate + 2 ore a disposizione) distogliendoli dal compito primario, imposto dalla legge, cioè di sostituire i colleghi assenti per davvero.
Inoltre, creerebbero un danno all’attività didattica, principalmente agli alunni, perché questi assisterebbero ad una passerella di insegnanti probabilmente neanche della stessa materia (il primo insegnante a disposizione!). Qualora non ci fossero docenti a disposizione, bisognerebbe retribuire qualcuno, insegnante di ruolo o supplente, con gravissimo danno per l’erario nella migliore delle ipotesi, oppure lasciare la classe libera sotto la sorveglianza del collaboratore xcolastico, privando gli allievi del diritto allo studio.
Le risulta che ci siano molte irregolarità di questo genere, nelle scuole?
In effetti, capita spesso che il vicario si attardi negli uffici della “vicepresidenza”, specie nelle sezioni staccate o negli Istituti accorpati (dove non c’è la presenza del dirigente) per incombenze varie: presenza di genitori, completamento orario del personale, richiami a ragazzi indisciplinati, imprevisti vari o colloqui interpersonali, addirittura qualcuno si è fatto eleggere anche RSU.
Il collaboratore che fa un semiesonero arbitrario, può essere passibile di denuncia alla corte dei conti?
Certo, perché in base all’art. 29 del CCNL 2006/09- ma anche negli altri Contratti Nazionali precedenti- il docente è obbligato a svolgere attività di insegnamento ben definita (25 ore infanzia, 22 ore primaria, 18 ore istituti secondaria), viene retribuito per questo, ma viene retribuito anche per le mansioni di vicario, con il fondo dell’Istituzione scolastica, e pertanto rischia di essere retribuito due volte per la stessa ora di lezione.
Antonella Mongiardo