Esperto Radioprotezione alla “Dulbecco”, ricorso contro la nomina: «È incompatibile»


L’“Associazione sindacale ATECA-ER”, – rappresentata dall’avv. Tiziano Lio, ha proposto ricorso amministrativo contro l’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Renato Dulbecco”, per l’annullamento – previa sospensione cautelare della Delibera del Commissario Straordinario, n. 821/2023 del 18.10.2023: “Nomina Esperto Radioprotezione”. L’azienda “Dulbecco” di Catanzaro, in aperta violazione del D.Lgs. 101/2020 art. 128 comma 4, ha nominato nel delicato ruolo la dottoressa Rosa Antonella Anoja, Dirigente Fisico Medico e Direttore della Struttura Operativa Complessa di Fisica Sanitaria della medesima Azienda, tale ricorso si è reso necessario in quanto A PARERE DI QUESTO SINDACATO RISULTA INCOMPATIBILE, ai sensi del citato art. 128 c. 4!

Il D.Lgs. 101/2020 all’art. 128 comma 1, impone al datore di lavoro di nominare un Esperto di Radioprotezione, scelto tra i professionisti abilitati e scritti in un apposito elenco tenuto presso il Ministero del Lavoro, con precise formalità atte a cristallizzare le responsabilità reciproche. Lo stesso art. 128, al comma 4, stabilisce che “Le funzioni di esperto di radioprotezione non possono essere assolte dalla persona fisica del datore di lavoro né dai dirigenti che eserciscono e dirigono l’attività disciplinata, né dai preposti che a essa sovrintendono, né dagli addetti alla vigilanza di cui all’articolo 106”.

Il Fisico Medico è uno “specialista in fisica medica, ossia un laureato in fisica in possesso del diploma di specializzazione in fisica medica o fisica sanitaria e, conseguentemente, delle cognizioni, formazione ed esperienza necessarie a operare o a esprimere pareri su questioni riguardanti la fisica delle radiazioni applicata alle esposizioni mediche”. Tale figura ha, dunque, in questo ambito, il compito esclusivo di garantire la sicurezza e la qualità delle prestazioni erogate, a tutela dei pazienti esposti a radiazioni per ragioni mediche.
Come detto in precedenza, invece, l’Esperto di Radioprotezione è nominato a tutela della salute dei lavoratori e a garanzia dell’assolvimento degli obblighi del datore di lavoro verso questi ultimi, esposti al rischio da radiazioni, oltre che per la salvaguardia dell’ambiente e delle persone che non siano i pazienti, esposti per ragioni mediche.

È di facile evidenza come le due figure NON POSSANO COINCIDERE, per come correttamente previsto dalla norma, poiché il Dirigente Fisico Medico è egli stesso un lavoratore esposto, la cui figura esiste nell’azienda proprio perché questa eroga prestazioni radiologiche, a tutela dei pazienti.

Ove le figure coincidessero, vi sarebbe un evidente CONFLITTO DI INTERESSI, tra la tutela dei pazienti esposti per ragioni mediche e, pertanto giustificate, e la tutela dei lavoratori, che devono minimizzare l’esposizione professionale. Vi è potenziale conflitto di interessi anche tra l’essere assoggettato al datore di lavoro, in quanto dipendente e il rappresentarlo nell’assolvimento degli obblighi verso i dipendenti: è facile immaginare come possano sorgere interessi economici confliggenti.

È inopportuno, inoltre, che l’Azienda nata per rappresentare l’eccellenza sanitaria regionale, si esponga a tali discutibili scelte, che ne adombrano la percezione di una corretta gestione e ne rallentano le attività rivolte ai cittadini bisognosi di cure e diagnosi. La delibera contestata, infatti, tra le altre cose, ha avuto come conseguenza indiretta che l’azienda non fornisca più le prestazioni diagnostiche PET-TC su mezzo mobile, tanto citate dalla politica regionale, a causa di “campanilismi” tra le due ex Aziende incorporate “Pugliese-Ciaccio” e “Mater Domini”.

La nomina di un Esperto di Radioprotezione interno e proveniente da una delle due ex aziende, infatti, non potrà garantire la necessaria imparzialità nelle scelte, a scapito dei soliti cittadini ignari.
L’“Associazione sindacale ATECA-ER”, C.F. 96451213583, con sede in Roma, Viale Europa n. 55 – Associazione Sindacale Datoriale maggiormente rappresentativa, iscritta nel Registro tenuto presso il Ministero dello Sviluppo Economico al n. identificazione 2023-82393203-86, quale soggetto rappresentativo delle aziende e dei professionisti della radioprotezione, che operano nel settore della protezione dei lavoratori, della popolazione e dell’ambiente dai rischi derivanti dall’esposizione alle radiazioni, in tutti i settori del loro impiego pacifico, stakeholder presso la Camera dei Deputati, nell’elenco delle Organizzazioni Sindacali e Datoriali L’Esperto di Radioprotezione è una figura tecnica obbligatoria in tutte le attività ove si utilizzino macchine radiogene o sorgenti radioattive, in particolare nelle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere che svolgono pratiche radiologiche per la diagnosi e/o la terapia medica, che il datore di lavoro deve nominare a tutela della salute dei propri lavoratori esposti al rischio da radiazioni, nell’esercizio della pratica. Detta figura è anche garante degli obblighi dello stesso datore di lavoro, rispetto alla sicurezza dei lavoratori, dell’ambiente e delle persone del pubblico.