Per le Poste i buoni fruttiferi sono prescritti ma il Giudice ne ordina il rimborso


Una sentenza destinata a pesare come un macigno e che sancisce, a chiare lettere, il diritto al rimborso dei buoni fruttiferi, anche nelle ipotesi in cui le Poste eccepiscano l’intervenuta prescrizione.
Il Giudice di Pace di Catanzaro, con decisione pubblicata oggi, ha accolto la richiesta di un cittadino che rivendicava il pagamento di un buono sottoscritto oltre vent’anni addietro.

Soddisfatto l’avv. Francesco Di Lieto, che ha difeso le ragioni del risparmiatore: “si tratta di un precedente importante, proprio perché il Giudice ha chiarito che non può esserci alcuna prescrizione se il Cittadino non viene informato sulla data di scadenza dei buoni”.

La vicenda riguardava dei buoni sottoscritti nel 2002, che Poste rifiutava di pagare perché riteneva fossero oramai irrimediabilmente prescritti.
Poche migliaia di euro, ovvero i regali ricevuti in occasione del battesimo, che dei genitori premurosi avevano deciso accantonare affinché il loro figlio potesse utilizzarli in futuro. Ma ecco che, dopo il compimento della maggiore età, giunge l’amara sorpresa: Poste si rifiuta di pagare.

Da quel momento è iniziato un vero e proprio calvario, visti i continui dinieghi ricevuti ai reclami nei confronti di Poste e, addirittura, il rigetto del ricorso proposto all’Arbitrato bancario finanziario.
Dinnanzi all’Autorità Giudiziaria, tuttavia, la vicenda è stata letta in maniera totalmente differente.

Nel corso del giudizio le Poste hanno sostenuto che in assenza di indicazioni sul buono, si sarebbero dovute applicare le condizioni di rimborso previste dai Decreti Ministeriali, che sarebbero stati affissi in tutti gli Uffici Postali.

Ad avviso del Giudice Dr. Francesco Lecce, invece, questo comportamento lede il principio di trasparenza e corretta informazione in quanto il consumatore non può comprendere dal buono stesso il termine di scadenza e la consequenziale prescrizione del diritto al rimborso.

Nella sentenza viene precisato, infatti, che il buono “non riporta alcuna indicazione, a stampa o con timbri, circa la sua durata e, quindi, circa il termine di scadenza, costituente, come è noto, il dies a quo della prescrizione del diritto al rimborso.
Inoltre – prosegue il Giudice – Poste Italiane “non ha fornito alcuna prova che ai soggetti che hanno richiesto l’emissione del buono sia stato consegnato, al momento della sua sottoscrizione, alcun foglio informativo.”.

Questa omissione – sostiene Di Lieto – rende evidente come Poste Italiane abbiano violato i doveri di trasparenza e di informazione, impendendo al cittadino di esercitare tempestivamente il diritto al rimborso, tenuto conto che la prescrizione inizia a decorrere solo da quando si è a conoscenza della possibilità di esercitare il proprio diritto, ex art. 2935 c.c.

Soprattutto in Calabria – afferma Di Lieto – gli Uffici Postali sono da sempre stati considerati un luogo simbolo della reale presenza dello Stato; uno Stato che, spesso, appare fin troppo distante. Non a caso nella nostra regione, specie gli anziani, affidavano a Poste i loro sacrifici, magari solo per non pesare sui familiari per le spese funerarie.

Anche per questo – conclude Di Lieto – vedere che proprio Poste Italiane rifiuta di corrispondere a piccolissimi risparmiatori i loro sudati risparmi, rappresenta una doppia ingiustizia.
Ora questa sentenza che ha condannato Poste al pagamento non solo delle somme portate dai buoni ma anche a corrispondere gli interessi e tutte le spese sostenute, apre la speranza per tanti risparmiatori traditi.